IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite  quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo
1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione
e' incrementabile per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego  o  di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 19
marzo 1991/1998, per un importo di lire 2.000 miliardi  nominali,  al
prezzo  fisso  di  emissione stabilito in lire 93,50%, da destinare a
sottoscrizioni in contanti.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il  sistema  dell'asta  marginale  riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni.
  Le  richieste  che  dovessero  risultare  accolte sono vincolanti e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente  alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del debito pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due
semestralita' posticipate, rispettivamente il 19 settembre ed  il  19
marzo di ogni anno di durata dei buoni stessi.