IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 2 agosto 1989, 30 novembre 1989 e 11 gennaio 1990, presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la lettera in data 16 novembre 1989 con la quale la Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, ha comunicato che l'assemblea straordinaria del 15 novembre 1989 ha deliberato il cambiamento della ragione sociale da Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, in La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze; Visto il decreto in data 30 luglio 1990, con il quale sono state approvate le deliberazioni concernenti il trasferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo diretto dalla Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, alla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova; Viste le lettere n. 924320 del 23 novembre 1989, n. 020414 del 7 febbraio 1990, n. 021057 del 27 marzo 1990, n. 020703 del 1 marzo 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, gia' Italia assicurazioni, con sede in Genova: 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 10) tariffe di opzione per il differimento automatico nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale da applicare a contratti a prestazioni rivalutabili (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%); 11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 10); 12) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 0%); 13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 12); 14) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 0%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 12); 15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14); 16) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 3%); 17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16); 18) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 16); 19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 18); 20) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 4%); 21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 20); 22) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 20); 23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 22); 24) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai predetti punti 14), 18) e 22); 25) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai predetti punti 12), 16) e 20).