IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  2  agosto 1989, 30 novembre 1989 e 11
gennaio 1990, presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., con  sede
in   Genova,   intese   ad  ottenere  l'approvazione  di  tariffe  di
assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di  cui
alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista  la  lettera  in data 16 novembre 1989 con la quale la Italia
assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Genova,  ha   comunicato   che
l'assemblea  straordinaria  del  15  novembre  1989  ha deliberato il
cambiamento della ragione sociale da Italia assicurazioni S.p.a., con
sede  in  Genova,  in  La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in
Firenze;
  Visto  il  decreto  in data 30 luglio 1990, con il quale sono state
approvate le deliberazioni concernenti il trasferimento del complesso
aziendale,  comprensivo  dell'intero portafoglio assicurativo diretto
dalla Fondiaria assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Firenze,  alla
Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;
  Viste  le  lettere  n. 924320 del 23 novembre 1989, n. 020414 del 7
febbraio 1990, n. 021057 del 27 marzo 1990, n. 020703  del  1   marzo
1990  e  n.  021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e  di  interesse  collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione  sulla  vita  e  le  condizioni  di
polizza  in  sostituzione  delle analoghe in vigore, presentate da La
Fondiaria assicurazioni S.p.a., con  sede  in  Firenze,  gia'  Italia
assicurazioni, con sede in Genova:
   1)  tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione  mista a premio annuo rivalutabile,
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)   tariffe  di  opzione  per  il  differimento  automatico  nel
pagamento  del  capitale  garantito  alla  scadenza  contrattuale  da
applicare  a  contratti  a  prestazioni rivalutabili (tariffa a tasso
tecnico 0%, 3% e 4%);
   11)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 10);
   12)  tariffa  di  assicurazione mista a premio annuo rivalutabile,
con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 0%);
   13)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 12);
   14)  tariffa  di  assicurazione mista a premio annuo costante, con
prestazioni aggiuntive in caso di  morte  o  in  caso  di  vita  alla
scadenza  (terminal  bonus,  tasso  tecnico  0%).  I  tassi di premio
adottati sono gli stessi della tariffa di  cui  al  precedente  punto
12);
   15)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 14);
   16)  tariffa  di  assicurazione mista a premio annuo rivalutabile,
con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 3%);
   17)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);
   18)  tariffa  di  assicurazione  mista a premio annuo costante con
prestazioni aggiuntive in caso di  morte  o  in  caso  di  vita  alla
scadenza  (terminal  bonus,  tasso  tecnico  3%).  I  tassi di premio
adottati sono gli stessi della tariffa di  cui  al  precedente  punto
16);
   19)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 18);
   20)  tariffa  di  assicurazione mista a premio annuo rivalutabile,
con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza (terminal bonus, tasso tecnico 4%);
   21)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 20);
   22)  tariffa  di  assicurazione mista a premio annuo costante, con
prestazioni aggiuntive in caso di  morte  o  in  caso  di  vita  alla
scadenza  (terminal  bonus,  tasso  tecnico  4%).  I  tassi di premio
adottati sono gli stessi della tariffa di  cui  al  precedente  punto
20);
   23)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 22);
   24)  condizioni  di  applicazione delle tariffe di cui ai predetti
punti 14), 18) e 22);
   25)  condizioni  di  applicazione delle tariffe di cui ai predetti
punti 12), 16) e 20).