IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 3 agosto 1989, 6 novembre 1989, 14 marzo 1990, 29 maggio 1990 e successive integrazioni presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif-Socie'te' Vie, societa' per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Viste le lettere n. 924313 del 23 novembre 1989, n. 022453 del 17 luglio 1990, n. 022772 del 31 luglio 1990, n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 022774 del 31 luglio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif-Socie'te' Vie, societa' per azioni, con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 10) tariffe n. 546, assicurazione di capitale differito a premio periodico con controassicurazione e con partecipazione minima garantita; 11) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa n. 546. 12) tariffa n. 548, assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione e con partecipazione minima garantita, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 27 febbraio 1989, mentre le condizioni speciali di polizza approvate con il citato decreto ministeriale verranno applicate alla nuova tariffa. La rappresentanza in oggetto, relativamente alla predetta tariffa n. 548, dovra' trasmettere congiuntamente ai modelli di bilancio, una nota illustrativa della modalita' di determinazione del tasso minimo garantito, nonche' l'elenco analitico dei titoli dai quali derivare il predetto tasso minimo garantito, il cui valore complessivo non potra' risultare inferiore al corrispondente tasso tecnico; 13) tariffa n. 549, assicurazione di capitale differito a premio periodico, con controassicurazione, e con partecipazione minima garantita, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 20 aprile 1989, mentre le condizioni speciali di polizza approvate con il citato decreto ministeriale verranno applicate alla nuova tariffa; 14) tariffa n. 547, assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio unico avente una durata contrattuale pari a 12 anni, ulteriormente prorogabile in modo tacito per periodi quadriennali; 15) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa n. 547. La suddetta tariffa n. 547 sostituisce le analoghe individuate con i codici numeri 501, 531 e 541 - assicurazioni di capitale differito a premio unico con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico dello 0%, 3% e 4%) - approvate con decreto ministeriale del 20 aprile 1989. La rappresentanza potra' procedere all'emissione di contratti in tariffa n. 547 solamente dopo aver acquisito attivita' in grado di garantire il tasso minimo previsto contrattualmente.