IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande in data 3 agosto 1989, 6 novembre 1989, 14 marzo
1990, 29 maggio  1990  e  successive  integrazioni  presentate  dalla
rappresentanza  generale  per  l'Italia  della  Cardif-Socie'te' Vie,
societa'  per  azioni,  con  sede  in  Milano,  intese  ad   ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Viste  le  lettere n. 924313 del 23 novembre 1989, n. 022453 del 17
luglio 1990, n. 022772 del 31 luglio 1990, n. 021968  del  29  maggio
1990  e  n.  022774 del 31 luglio 1990 con le quali l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e  di  interesse  collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione  sulla  vita  e  le  condizioni  di
polizza  in  sostituzione  delle analoghe in vigore, presentate dalla
rappresentanza generale  per  l'Italia  della  Cardif-Socie'te'  Vie,
societa' per azioni, con sede in Milano:
   1)  tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione mista a premio annuo rivalutabile -
tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tariffa a tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)  tariffe  n. 546, assicurazione di capitale differito a premio
periodico  con  controassicurazione  e  con   partecipazione   minima
garantita;
   11)  condizioni speciali di polizza della predetta tariffa n. 546.
   12)  tariffa  n. 548, assicurazione di capitale differito a premio
unico, con controassicurazione e con partecipazione minima garantita,
in  sostituzione  dell'analoga approvata con decreto ministeriale del
27 febbraio 1989, mentre le condizioni speciali di polizza  approvate
con  il  citato  decreto  ministeriale  verranno applicate alla nuova
tariffa. La rappresentanza in oggetto,  relativamente  alla  predetta
tariffa  n.  548,  dovra'  trasmettere  congiuntamente  ai modelli di
bilancio, una nota illustrativa della modalita' di determinazione del
tasso  minimo  garantito,  nonche'  l'elenco analitico dei titoli dai
quali derivare il predetto tasso  minimo  garantito,  il  cui  valore
complessivo  non  potra'  risultare inferiore al corrispondente tasso
tecnico;
   13)  tariffa  n. 549, assicurazione di capitale differito a premio
periodico,  con  controassicurazione,  e  con  partecipazione  minima
garantita,   in   sostituzione  dell'analoga  approvata  con  decreto
ministeriale del 20 aprile 1989, mentre  le  condizioni  speciali  di
polizza   approvate  con  il  citato  decreto  ministeriale  verranno
applicate alla nuova tariffa;
   14)  tariffa  n.  547,  assicurazione  di  capitale differito, con
controassicurazione, a premio unico avente  una  durata  contrattuale
pari  a 12 anni, ulteriormente prorogabile in modo tacito per periodi
quadriennali;
   15)  condizioni speciali di polizza della predetta tariffa n. 547.
La suddetta tariffa n. 547 sostituisce le analoghe individuate con  i
codici  numeri 501, 531 e 541 - assicurazioni di capitale differito a
premio unico con controassicurazione (tariffe a tasso  tecnico  dello
0%, 3% e 4%) - approvate con decreto ministeriale del 20 aprile 1989.
La rappresentanza potra'  procedere  all'emissione  di  contratti  in
tariffa  n.  547  solamente dopo aver acquisito attivita' in grado di
garantire il tasso minimo previsto contrattualmente.