IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 8 marzo 1991, comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 9 marzo 1991, con il quale l'on. dott. Vito Lattanzio, Ministro per il coordinamento della protezione civile, e' stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative e di ogni altra attivita' delle amministrazioni dello Stato e degli enti interessati, volte a fronteggiare i gravi problemi, anche di ordine pubblico e di carattere igienico-sanitario, connessi alla ricezione, assistenza, alloggiamento e vettovagliamento conseguenti allo straordinario afflusso di cittadini albanesi; Visto il dispositivo di cui all'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica; Considerato che in varie localita' della regione Puglia sono in corso urgenti attivita' intese ad affrontare la straordinaria situazione verificatasi e nella quale sono coinvolti, sotto la direzione del Commissario straordinario del Governo, uffici, enti ed organismi pubblici e privati; Considerato altresi' che si sono determinate situazioni particolarmente gravi, sia per il rilevante numero di cittadini albanesi presenti, sia per la carenza di strutture di accoglienza e sia per situazioni igienico-sanitarie, economiche e sociali, tanto da configurare vere e proprie situazioni di emergenza; Ravvisata l'opportunita' di delegare le attivita' di cui e' cenno alle prefetture territorialmente interessate dal fenomeno, o che presumibilmente saranno coinvolte con l'attivita' di accoglienza nei locali campi profughi, nonche' di autorizzare l'esplicazione degli interventi necessari nell'ambito delle rispettive competenze del Dipartimento della protezione civile e delle altre amministrazioni interessate; Considerato che si rende altresi' necessario avvalersi dell'ausilio della Croce rossa italiana allo scopo di fronteggiare l'emergenza in argomento; Vista la nota n. 2026/50 del 12 marzo 1991 con la quale il Ministero dell'interno ha assicurato la disponibilita' della somma di lire 30 miliardi a valere sul cap. 4295 dello stato di previsione di quel Dicastero, da far affluire al "Fondo per la protezione civile" ed ha indicato le modalita' di utilizzo dello stanziamento medesimo ed acquisito per le vie brevi l'assenso del Ministero del tesoro; Considerato che occorre consentire - nelle more del sopraindicato trasferimento - alle amministrazioni interessate di far fronte agli oneri derivanti dai primi interventi posti in essere; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione degli interventi da espletarsi nell'ambito dell'incarico conferito al Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, citato nelle premesse, il Dipartimento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato e le prefetture interessate all'emergenza di cui alle premesse sono autorizzati a porre in essere tutte le attivita' volte a fronteggiare i gravi problemi connessi alla ricezione, al trasferimento, all'assistenza, all'alloggiamento, al vettovagliamento, alle condizioni igienico-sanitarie, nonche' ad ogni altra attivita' relativa allo straordinario afflusso di cittadini albanesi.