IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari  dei
fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile";
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica datato 8 marzo
1991, comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  58
del  9  marzo 1991, con il quale l'on. dott. Vito Lattanzio, Ministro
per il coordinamento  della  protezione  civile,  e'  stato  nominato
Commissario  straordinario  del  Governo  per  il coordinamento delle
iniziative e di ogni  altra  attivita'  delle  amministrazioni  dello
Stato  e  degli  enti  interessati,  volte  a  fronteggiare  i  gravi
problemi, anche di ordine pubblico e di carattere igienico-sanitario,
connessi alla ricezione, assistenza, alloggiamento e vettovagliamento
conseguenti allo straordinario afflusso di cittadini albanesi;
  Visto  il  dispositivo  di  cui all'art. 5 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica;
  Considerato  che  in  varie  localita' della regione Puglia sono in
corso  urgenti  attivita'  intese  ad  affrontare  la   straordinaria
situazione  verificatasi  e  nella  quale  sono  coinvolti,  sotto la
direzione del Commissario straordinario del Governo, uffici, enti  ed
organismi pubblici e privati;
  Considerato   altresi'   che   si   sono   determinate   situazioni
particolarmente gravi, sia  per  il  rilevante  numero  di  cittadini
albanesi  presenti,  sia per la carenza di strutture di accoglienza e
sia per situazioni igienico-sanitarie, economiche e sociali, tanto da
configurare vere e proprie situazioni di emergenza;
  Ravvisata  l'opportunita'  di delegare le attivita' di cui e' cenno
alle prefetture territorialmente  interessate  dal  fenomeno,  o  che
presumibilmente  saranno coinvolte con l'attivita' di accoglienza nei
locali campi profughi, nonche' di  autorizzare  l'esplicazione  degli
interventi  necessari  nell'ambito  delle  rispettive  competenze del
Dipartimento della protezione civile e  delle  altre  amministrazioni
interessate;
  Considerato che si rende altresi' necessario avvalersi dell'ausilio
della Croce rossa italiana allo scopo di fronteggiare l'emergenza  in
argomento;
  Vista  la  nota  n.  2026/50  del  12  marzo  1991  con la quale il
Ministero dell'interno ha assicurato la disponibilita' della somma di
lire  30 miliardi a valere sul cap. 4295 dello stato di previsione di
quel Dicastero, da far affluire al "Fondo per la  protezione  civile"
ed  ha  indicato le modalita' di utilizzo dello stanziamento medesimo
ed acquisito per le vie brevi l'assenso del Ministero del tesoro;
  Considerato  che  occorre consentire - nelle more del sopraindicato
trasferimento - alle amministrazioni interessate di far  fronte  agli
oneri derivanti dai primi interventi posti in essere;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  da espletarsi nell'ambito
dell'incarico conferito al Commissario straordinario del  Governo  ai
sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1991, citato nelle premesse, il Dipartimento della protezione civile,
le   amministrazioni   dello   Stato   e  le  prefetture  interessate
all'emergenza di cui alle premesse sono autorizzati a porre in essere
tutte  le  attivita'  volte  a fronteggiare i gravi problemi connessi
alla ricezione, al trasferimento, all'assistenza,  all'alloggiamento,
al  vettovagliamento,  alle condizioni igienico-sanitarie, nonche' ad
ogni  altra  attivita'  relativa  allo  straordinario   afflusso   di
cittadini albanesi.