IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990,  n.  391,  convertito  con
modificazioni  in  legge  18  febbraio 1991, n. 48, ed in particolare
l'art. 6- bis, quarto comma, che dispone l'emanazione di  un  decreto
del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste inteso a stabilire le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento  dell'anagrafe  della
produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6- bis;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  conformita'  al  disposto dell'art. 6- bis del decreto-legge 21
dicembre 1990, n. 391, convertito, con  modificazioni,  in  legge  18
febbraio  1991,  n.  48, la realizzazione e la gestione dell'anagrafe
della produzione lattiero-casearia sono  affidate  all'AIMA,  che  si
avvale,  per  il raggiungimento delle finalita' indicate, dell'Unione
nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT).
  L'AIMA  puo'  disporre,  nell'ambito  della  convenzione   prevista
dall'art.  6  del  presente decreto, che la tenuta degli archivi e la
informatizzazione dell'anagrafe siano centralizzati presso l'UNALAT.
  In tale ipotesi deve essere assicurato, sin  dalle  prime  fasi  di
realizzazione dell'anagrafe, l'accesso diretto da parte del Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste e dell'AIMA al sistema informativo
centrale, attraverso idoneo collegamento.