IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 1991, n. 48, ed in particolare l'art. 6- bis, quarto comma, che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste inteso a stabilire le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6- bis; Decreta: Art. 1. In conformita' al disposto dell'art. 6- bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48, la realizzazione e la gestione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia sono affidate all'AIMA, che si avvale, per il raggiungimento delle finalita' indicate, dell'Unione nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT). L'AIMA puo' disporre, nell'ambito della convenzione prevista dall'art. 6 del presente decreto, che la tenuta degli archivi e la informatizzazione dell'anagrafe siano centralizzati presso l'UNALAT. In tale ipotesi deve essere assicurato, sin dalle prime fasi di realizzazione dell'anagrafe, l'accesso diretto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'AIMA al sistema informativo centrale, attraverso idoneo collegamento.