IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1987; Visto il decreto rettorale n. 2823 del 12 ottobre 1990 relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica; Considerato che, per mero errore materiale, nel suindicato decreto e' stato omesso il comma che dispone la soppressione degli articoli relativi al vecchio ordinamento della suddetta scuola; Decreta: Articolo unico L'articolo unico del decreto rettorale n. 2823 del 12 ottobre 1990, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in "chirurgia toracica" e' integrato con il seguente comma, che viene inserito all'inizio dell'articolo stesso: "Gli articoli compresi fra il numero 423 e il numero 431, relativi alla scuola di specializzazione in 'chirurgia toracica' sono soppressi e cosi' sostituiti". Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 15 febbraio 1991 Il rettore: CASULA