IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici (consiglio di facolta' del 27 maggio 1986 e 3 aprile 1990, consiglio di amministrazione del 24 giugno 1986, senato accademico del 7 luglio 1986) e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli da 204 a 206 relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta denominazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi.