IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici (consiglio
di  facolta'  del  27  maggio  1986  e  3  aprile  1990, consiglio di
amministrazione del 24 giugno 1986, senato accademico  del  7  luglio
1986)  e  convalidati  dal  Consiglio universitario nazionale nel suo
parere;
  Sentito il parere espresso dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 18 luglio 1990;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli da 204 a 206 relativi alla scuola di specializzazione
in anestesiologia e rianimazione, che muta denominazione in anestesia
e rianimazione, sono soppressi.