IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972,
n. 1036;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per  l'edilizia
residenziale ed in particolare:
  Visto  l'art.  3, lettera n), della legge n. 457/78 per il quale il
Comitato  per  l'edilizia  residenziale  ha  competenza  a  stabilire
periodicamente i limiti massimi che le regioni e le province autonome
di  Trento  e Bolzano devono osservare nella determinazione dei costi
ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;
  Visto l'art. 4, lettera g), della legge n. 457/78;
  Visti gli articoli 42 e 43, della legge n. 457/78 per  i  quali  il
Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione della
normativa tecnica nazionale;
  Visti i:
   decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978;
   decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979;
   decreto ministeriale n. 91 del 24 marzo 1981;
   decreto ministeriale n. 1661 del 24 aprile 1982;
   decreto ministeriale n. 258 del 23 maggio 1984;
   decreto ministeriale n. 308 del 19 luglio 1988;
   decreto ministeriale n. 118 del 9 aprile 1990,
con  i  quali  nel tempo sono stati fissati i limiti massimi di costo
per l'edilizia agevolata;
  Vista la  delibera  del  26  marzo  1991  del  Comitato  esecutivo,
ratificata  dal  C.E.R. nella seduta del 24 aprile 1991, con la quale
sono stati determinati i nuovi limiti massimi di  costo  riferiti  al
metro quadrato per gli interventi di edilizia agevolata ai fini della
individuazione del mutuo concedibile entro il massimale vigente;
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3, lettera n), della legge n.
457/78;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini della determinazione del  limite  massimo  di  costo  della
nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:
    a)  costo  di  elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a
tutte  le  opere  realizzate  al  di  sopra   dell'estradosso   delle
fondazioni;
    b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di
elevazione  e  dei  seguenti  addendi:  costo delle fondazioni, costo
delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti.
  L'incidenza di detti addendi sul costo  di  elevazione,  che  sara'
stabilita  dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
e  dal  Comitato  esecutivo   del   C.E.R.,   non   potra'   eccedere
complessivamente la percentuale massima del 30%;
    c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del
costo di costruzione e degli oneri complementari, pari al 55% massimo
del C.C., costituiti da:
    spese   tecniche   generali   (progettazione,  direzione  lavori,
collaudo, ecc.);
    prospezioni geognostiche;
    acquisizione area ed urbanizzazioni:
     i  relativi  oneri   verranno   calcolati   sulla   base   delle
disposizioni vigenti;
    spese  promozionali  e  commerciali,  oneri  finanziari, tasse ed
I.V.A.;
    d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del
pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali  e  di
quelli  interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli
sguinci di porte e finestre;
    e) superficie non residenziale (Snr) - si intende  la  superficie
risultante  dalla  somma  delle superfici di pertinenza dell'alloggio
quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di  pertinenza
dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi,
volumi  tecnici,  centrali  termiche ed altri locali a servizio della
residenza, misurate  al  netto  dei  muri  perimetrali  e  di  quelli
interni.
  Tale   superficie  dovra'  essere  contenuta  entro  il  45%  della
superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si  intende  non  per
singolo   alloggio  ma  riferito  alla  superficie  complessiva  (Su)
dell'organismo abitativo;
    f) superficie parcheggi  (Sp)  -  si  intende  la  superficie  da
destinare  ad  autorimesse  o  posti  macchina  coperti di pertinenza
dell'organismo abitativo comprensiva degli spazi di manovra.
  Tale  superficie  dovra'  essere  contenuta  entro  il  45%   della
superficie  utile  abitabile.  Tale limite del 45% si intende non per
singolo  alloggio   ma   riferito   alla   superficie   totale   (Su)
dell'organismo   abitativo.   Alla  suddetta  percentuale  si  potra'
derogare in presenza di organismi abitativi composti  prevalentemente
da alloggi di superficie inferiore a 60 mq;
    g)  superficie  complessiva (Sc) - si intende la superficie utile
abitabile  aumentata  del  60%  della  somma  della  superficie   non
residenziale e della superficie parcheggi:
                      Sc = Su + 60% (Snr + Sp)