LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive disposizioni; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il provvedimento n. 14/1991 della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1991 al 30 aprile 1992; Vista, in particolare, la condizione speciale G) del citato provvedimento CIP n. 14/1991, concernente l'estensione della garanzia assicurativa ai danni corporali causati alle persone indicate alle lettere a) , b) e d) dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale in data 2 maggio 1991, n. 188, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 dell'8 maggio 1991, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria - per quanto riguarda i danni alle persone - il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi degli assicurati, nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei medesimi quando convivano con essi o siano a loro carico; Ritenuto, pertanto, che a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 188/1991 occorre procedere ad una modifica della citata condizione speciale G) e della relativa norma tariffaria n. 21- bis); Ritenuto, altresi', che, a seguito della eliminazione dell'esclusione dalla garanzia dell'assicurazione obbligatoria dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge n. 990/1969, occorre determinare la misura delle variazioni da apportare alle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti, approvate con il ripetuto provvedimento CIP n. 14/1991; Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1991; Ritenuto che il parere della Commissione ministeriale citata, pur condivisibile nei suoi termini generali e metodologici, appare tuttavia suscettibile di essere riconsiderato in quanto i dati statistici disponibili presi a riferimento attengono al territorio della Francia e alla fine degli anni settanta ed i correttivi apportati all'uopo alla relativa indagine effettuata dall'Istituto francese degli attuari (IAF) possono essere apprezzati in una misura piu' significativa che tenga meglio conto della mutata conformazione dei nuclei familiari dall'epoca di cui sopra ad oggi, dell'attuale realta' della circolazione stradale (in cui si e' in presenza di uno sviluppatissimo incremento del numero dei veicoli e quindi di una correlativa notevole riduzione del numero dei passeggeri trasportati), nonche' della effettiva portata della nuova categoria di rischio, la quale deve essere considerata, per la sua marginalita', una semplice appendice di rischi gia' compresi nella tariffa in vigore; Ritenuto quindi che il coefficiente correttivo da apportare ai dati IAF debba essere stimato pari a 0,70; Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947); Delibera: Art. 1. Ai premi di riferimento delle tariffe in corso sono apportati, con decorrenza dal 9 maggio 1991, i seguenti aumenti: 2,5% per le autovetture in servizio privato, i motoveicoli ad uso privato, i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto; 1,0% per le vetture da noleggio con conducente, gli autotassametri, gli autocarri, i motocarri, i ciclomotori, i veicoli speciali, i veicoli appartenenti ai settori VI e VII ed i natanti e le imbarcazioni adibiti ad uso pubblico.