LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre  1947,  n.  896  e  le  successive
disposizioni;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, nonche' il  regolamento  approvato  con  regio
decreto   4  gennaio  1925,  n.  63,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  provvedimento  n.  14/1991  della  giunta  del  Comitato
interministeriale  dei  prezzi  con  il quale sono state stabilite le
tariffe dei premi per l'assicurazione  della  responsabilita'  civile
dei  veicoli  a motore e dei natanti da applicarsi dal 1› maggio 1991
al 30 aprile 1992;
  Vista,  in  particolare,  la  condizione  speciale  G)  del  citato
provvedimento CIP n. 14/1991, concernente l'estensione della garanzia
assicurativa  ai  danni  corporali causati alle persone indicate alle
lettere a) , b) e d) dell'art. 4 della legge  24  dicembre  1969,  n.
990, e successive modificazioni;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale in data 2 maggio 1991,
n. 188, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 dell'8 maggio 1991,
con  la  quale  e'  stata  dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 4, lettera b),  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,
modificato  dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in
legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto
ai benefici dell'assicurazione obbligatoria - per quanto  riguarda  i
danni  alle  persone  -  il  coniuge,  gli ascendenti e i discendenti
legittimi,  naturali  o  adottivi  degli  assicurati,   nonche'   gli
affiliati  e  gli  altri  parenti  e  affini  fino al terzo grado dei
medesimi quando convivano con essi o siano a loro carico;
  Ritenuto, pertanto, che a seguito  della  predetta  sentenza  della
Corte  costituzionale  n.  188/1991 occorre procedere ad una modifica
della citata condizione speciale G) e della relativa norma tariffaria
n. 21- bis);
  Ritenuto,   altresi',   che,   a   seguito    della    eliminazione
dell'esclusione  dalla  garanzia  dell'assicurazione obbligatoria dei
soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge n.  990/1969,
occorre  determinare  la  misura  delle  variazioni da apportare alle
tariffe dei premi per l'assicurazione  della  responsabilita'  civile
dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  approvate  con il ripetuto
provvedimento CIP n. 14/1991;
  Esaminata  la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ha precedentemente sentito  la  Commissione  di
cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1991;
  Ritenuto  che  il parere della Commissione ministeriale citata, pur
condivisibile  nei  suoi  termini  generali  e  metodologici,  appare
tuttavia  suscettibile  di  essere  riconsiderato  in  quanto  i dati
statistici disponibili presi a riferimento  attengono  al  territorio
della  Francia  e  alla  fine  degli  anni  settanta  ed i correttivi
apportati all'uopo alla relativa  indagine  effettuata  dall'Istituto
francese  degli attuari (IAF) possono essere apprezzati in una misura
piu' significativa che tenga meglio conto della mutata  conformazione
dei  nuclei  familiari  dall'epoca di cui sopra ad oggi, dell'attuale
realta' della circolazione stradale (in cui si e' in presenza di  uno
sviluppatissimo  incremento  del  numero  dei veicoli e quindi di una
correlativa   notevole   riduzione   del   numero   dei    passeggeri
trasportati),  nonche'  della effettiva portata della nuova categoria
di  rischio,  la  quale  deve  essere   considerata,   per   la   sua
marginalita',  una  semplice  appendice di rischi gia' compresi nella
tariffa in vigore;
  Ritenuto quindi che il coefficiente correttivo da apportare ai dati
IAF debba essere stimato pari a 0,70;
  Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere
della Commissione  ministeriale  predetta  sostituisce  quello  della
Commissione   centrale   prezzi,   di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
  Considerata l'urgenza (art. 3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Ai  premi di riferimento delle tariffe in corso sono apportati, con
decorrenza dal 9 maggio 1991, i seguenti aumenti:
   2,5% per le autovetture in servizio privato, i motoveicoli ad  uso
privato,  i  natanti  ad  uso  privato  o adibiti alla navigazione da
diporto;
   1,0%  per   le   vetture   da   noleggio   con   conducente,   gli
autotassametri,  gli autocarri, i motocarri, i ciclomotori, i veicoli
speciali, i veicoli appartenenti ai settori VI e VII ed i  natanti  e
le imbarcazioni adibiti ad uso pubblico.