Con  decreto ministeriale n. 1/4098 del 29 aprile 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1992, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di   L.   4.033.187.554
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
4.040.675.216 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/4165 del 29 aprile 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia  di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1992, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di   L.   4.791.324.538
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
4.807.626.774 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/4565 del 29 aprile 1991 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Campobasso e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata  di  aprile  1992,
del  versamento  delle  entrate  per  l'ammontare di L. 3.685.885.053
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.708.971.044 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Campobasso  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/4232 del 29 aprile 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1992, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di   L.   2.328.059.000
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.341.658.727 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/4212 del 29 aprile 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia   di  Pescara  e'  concessa  proroga  della  dilazione  del
versamento  delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto   comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,  n.  43,  per  l'ammontare  di  L.  382.504.250  pari  al   25%
dell'importo  richiesto  di L. 1.530.017.000 corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.532.282.000 iscritto a
nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Pescara dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/4340 del 29 aprile 1991 al  titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Reggio  Calabria  e'  concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992,
del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  1.408.500.672
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.415.968.528  iscritto  a  ruolo  a  nome  dei contribuenti elencati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/4100 del 29 aprile 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia   di  Taranto  e'  concessa  proroga  della  dilazione  del
versamento  delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto   comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, per l'ammontare di  L.  744.412.942  corrispondente,  al
netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico iscritto a nome di
contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto ministeriale n. 1/3926 del 29 aprile 1991 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia   di  Taranto  e'  concessa  proroga  della  dilazione  del
versamento  delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto   comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, per l'ammontare di L. 10.153.443.498 corrispondente,  al
netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico di L. 10.306.613.706
iscritto a nome di contribuenti vari  con  revoca  alla  scadenza  di
novembre 1991.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.