IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10  luglio  1924,  n.  1100,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1973,  concernente  la
ricognizione e la classificazione degli uffici  del  Ministero  della
sanita'  in  relazione  al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale  5  febbraio  1974,  registrato  alla
Corte  dei  conti  il  4 marzo 1974, registro n. 2 Sanita', foglio n.
232, riguardante il regolamento ministeriale di cui  all'art.  7  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  delegare   talune   attribuzioni   al
Sottosegretario  di  Stato  per  la  sanita' onorevole dott. Mariapia
Garavaglia;
                              Decreta:
  Al Sottosegretario di Stato per la sanita' onorevole dott. Mariapia
Garavaglia sono delegati i provvedimenti, non riservati ai  dirigenti
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
relativi:
   alla  Direzione  generale  degli  ospedali   (esclusi   nomine   e
concorsi);
   alla  Direzione  generale dei servizi di medicina sociale (esclusi
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  la  lotta
all'AIDS);
   al     Consiglio     superiore     di    sanita'    (relativamente
all'autorizzazione di missioni nel territorio nazionale);
   all'Istituto superiore di sanita';
   alla Croce rossa italiana;
   alle convenzioni con istituzioni sanitarie;
   al coordinamento con il Ministero della protezione civile;
   alle missioni all'estero del personale dell'Istituto superiore  di
sanita', in caso di assenza o impedimento del Ministro.
  Sono,   altresi',   delegati  al  Sottosegretario  onorevole  dott.
Mariapia Garavaglia, con  riferimento  e  nei  limiti  delle  materie
innanzi indicate, le funzioni e gli atti seguenti:
   risposte  orali  e  scritte  alle  interrogazioni, interpellanze e
mozioni parlamentari;
   rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
   atti  non  menzionati dal presente decreto che rivestano carattere
di assoluta urgenza e non siano per legge riservati  alla  competenza
esclusiva del Ministro stesso.
  Sono  riservati  in  ogni  caso  al  Ministro  gli  atti  che,  pur
concernendo le materie sopra delegate, rivestano  speciale  rilevanza
politico-amministrativa.
  E'  delegata,  inoltre, al Sottosegretario onorevole dott. Mariapia
Garavaglia, nei casi in cui il Ministro non ritenga  di  intervenire,
la presidenza:
   della  commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle
licenze di pubblicita' sanitaria;
   del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita'.
 Il presente decreto viene trasmesso alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1991
Registro n. 6 Sanita', foglio n. 387