IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  luglio 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977 contenente la disciplina
delle    frequenze    riservate    agli    apparati    radioelettrici
ricetrasmittenti di debole potenza;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982,  contenente  disposizioni
per la prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati da apparati
radioelettrici di debole potenza;
  Considerata  l'opportunita'  di  riservare  altre frequenze per gli
scopi di cui al punto 6 dell'art. 334 del sopracitato testo unico, in
aggiunta  a  quelle  gia'  riservate  a  tale   scopo   nel   decreto
ministeriale 15 luglio 1977 sopraindicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  punto 1.1 a) della sezione 3a, parte II, dell'allegato 1 al
decreto ministeriale  15  luglio  1977,  citato  nelle  premesse,  e'
sostituito dal seguente:
    a)  banda  25-41 MHz; 26,200 MHz; 26,350 MHz; 26,500 MHz; 40,0125
MHz; 40,0375 MHz; 40,0625 MHz; 40,0875 MHz.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 giugno 1991
                                                 Il Ministro: VIZZINI