IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Viste le ordinanze n. 2057/FPC e n. 2063/FPC in data 21 e 29 dicembre 1990, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990 e n. 3 del 4 gennaio 1991; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991; Vista la nota del 18 marzo 1991 con la quale la Confindustria ha richiesto, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 1991 delle sospensioni disposte con la ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 sopra citata; Viste le analoghe richieste pervenute dalle locali associazioni di categoria; Vista la nota n. 689/PG/3 del 22 gennaio 1991 con la quale l'INAIL ha chiesto precisazioni in merito alle modalita' di recupero delle sospensioni contributive previste dall'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990; Visti i pareri favorevoli espressi dai Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale rispettivamente con la nota n. 1292 del 25 giugno 1991 e telex n. 53808/16/37 del 26 giugno 1991; Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri acquisito nella seduta del 21 dicembre 1990, rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina; Considerato che le conseguenze economico-finanziarie derivanti dagli eventi sismici del dicembre 1990 continuano ad incidere negativamente sul territorio delle zone colpite; Ravvisata quindi la necessita' di aderire alla predetta richiesta, disponendo una proroga per un periodo di sei mesi fino al prossimo 31 dicembre 1991; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1991 le sospensioni dei termini indicati nell'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 4 della ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, intendendosi quali termini ivi previsti al n. 4 quelli di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166. Sono altresi' prorogate le sospensioni delle procedure esecutive ed i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per le entrate riscuotibili mediante ruoli, relative a rate scadenti nell'anno 1991. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.