IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Viste  le  ordinanze  n.  2057/FPC  e  n.  2063/FPC in data 21 e 29
dicembre 1990, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990 e n. 3 del 4 gennaio 1991;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15
gennaio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
1991;
  Vista  la  nota  del 18 marzo 1991 con la quale la Confindustria ha
richiesto, tra l'altro, la proroga fino al  31  dicembre  1991  delle
sospensioni  disposte  con  la  ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre
1990 sopra citata;
  Viste le analoghe richieste pervenute dalle locali associazioni  di
categoria;
  Vista  la nota n. 689/PG/3 del 22 gennaio 1991 con la quale l'INAIL
ha chiesto precisazioni in merito alle modalita'  di  recupero  delle
sospensioni  contributive  previste  dall'art.  1  della sopra citata
ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990;
  Visti i pareri favorevoli espressi dai Ministeri  delle  finanze  e
del  lavoro  e previdenza sociale rispettivamente con la nota n. 1292
del 25 giugno 1991 e telex n. 53808/16/37 del 26 giugno 1991;
  Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri acquisito  nella  seduta
del  21  dicembre  1990,  rispetto al quale il presente provvedimento
esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;
  Considerato  che  le  conseguenze  economico-finanziarie  derivanti
dagli  eventi  sismici  del  dicembre  1990  continuano  ad  incidere
negativamente sul territorio delle zone colpite;
  Ravvisata quindi la necessita' di aderire alla predetta  richiesta,
disponendo una proroga per un periodo di sei mesi fino al prossimo 31
dicembre 1991;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Sono prorogate fino al 31 dicembre 1991 le sospensioni dei  termini
indicati  nell'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 4 della ordinanza n. 2057/FPC
del 21 dicembre 1990, intendendosi quali termini ivi previsti al n. 4
quelli di cui all'art. 3 del decreto-legge 29  marzo  1991,  n.  103,
convertito nella legge 1› giugno 1991, n. 166.
  Sono altresi' prorogate le sospensioni delle procedure esecutive ed
i  termini  di  cui  agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per le entrate  riscuotibili
mediante ruoli, relative a rate scadenti nell'anno 1991.
  Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le
prescrizioni di legge.