Si comunica che  con  regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee  in  corso  di  approvazione  -  al  quale  si  rinvia per le
disposizioni non richiamate  nella  presente  circolare  -  e'  stato
istituito     un     contingente     tariffario     comunitario    di
quarantaduemilaseicento  capi  per   l'importazione   di   vacche   e
giovenche, escluse quelle da macello, di alcune razze di montagna.
  Il contingente e' ripartito in due quote:
   la    prima,    pari    all'85%    della    quantita'    e   cioe'
trentaseimiladuecentodieci  capi,  e'  riservata   agli   importatori
tradizionali,  che  possono  dimostrare di aver importato gli animali
previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1988-90;
   la   seconda,   pari   al   15%   della    quantita'    e    cioe'
seimilatrecentonovanta  capi, e' riservata agli importatori, iscritti
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  che,
al  momento  della  domanda,  o  si impegnano a mantenere gli animali
nelle stalle di cui hanno l'uso ovvero  esercitano  il  commercio  di
bovini vivi da almeno dodici mesi.
  Le  domande  non  possono  concernere una quantita' ne' superiore a
cinquanta capi ne' inferiore a cinque capi.
  A seguito  dell'accoglimento  della  domanda  l'importatore  potra'
richiedere  il  titolo  di partecipazione che verra' rilasciato sulla
costituzione di un deposito di una cauzione di 20 ECU  (Lit.  35.229)
per capo. Detti titoli non sono cedibili.
  Le  domande  di  partecipazione  al contingente debbono pervenire a
questo Ministero - Direzione  generale  importazioni  esportazioni  -
Divisione II, entro e non oltre il 3 luglio 1991.
  Per la data di arrivo al Ministero fara' fede quella risultante dal
timbro a calendario apposto all'atto della presentazione.
  Oltre   l'anzidetto   termine   finale   non   saranno   consentite
integrazioni o presentazioni di documenti  a  corredo  delle  domande
presentate.
  Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal
titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti.
  Coloro  che  intendono  partecipare  alla  quota  dell'85%, debbono
presentare   idonea   documentazione   attestante   le   importazioni
effettuate  nel triennio 1988-90 (bolle doganali originali), a valere
sugli analoghi contingenti, di cui ai regolamenti CEE numeri 1867/87,
1706/88, 1787/89 e 2207/90, ed indicare in domanda il numero dei capi
richiesti.
  Coloro che nelle precedenti ripartizioni hanno gia'  presentato  le
summenzionate  bolle  doganali  possono  limitarsi  ad  allegare alla
distinta concernente il triennio soltanto le bollette del 1990.
  Coloro  che  intendono  partecipare  alla  quota  del  15%  debbono
dichiarare  sotto  la  propria  responsabilita',  nella domanda, alla
quale deve essere allegato il certificato di iscrizione  alla  camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
   o  di  assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle stalle di
cui hanno l'uso;
   ovvero di esercitare il commercio di bovini vivi da almeno  dodici
mesi anteriori alla data della domanda; tale dato sara' riscontrabile
sul predetto certificato.
  Essi  dovranno  altresi'  autenticare,  ai sensi dell'art. 20 della
legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  la  sottoscrizione  della  successiva
domanda del menzionato titolo di partecipazione.
                                               Il Ministro: LATTANZIO