Si comunica che con regolamento del Consiglio delle Comunita' europee in corso di approvazione - al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare - e' stato istituito un contingente tariffario comunitario di cinquemila capi per l'importazione di tori, vacche e giovenche, escluse quelle da macello, della razza chiazzata del Simmenthal, della razza Schwyz e della razza Friburgo (NC ex 0102 9031, ex 0102 9033, ex 0102 9035). Il contingente e' ripartito in due quote: la prima, pari all'85% della quantita' e cioe' quattromiladuecentocinquanta capi, e' riservata agli importatori tradizionali, che possono dimostrare di aver importato gli animali previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1988-90; la seconda, pari al 15% della quantita' e cioe' settecentocinquanta capi, e' riservata agli importatori, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che, al momento della domanda, o si impegnano a mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso ovvero esercitano il commercio di bovini vivi da almeno dodici mesi. Le domande non possono concernere una quantita' ne' superiore a cinquanta capi ne' inferiore a cinque capi. A seguito dell'accoglimento della domanda l'importatore potra' richiedere il titolo di partecipazione che verra' rilasciato sulla costituzione di un deposito di una cauzione di 20 ECU (Lit. 35.229) per capo. Detti titoli non sono cedibili. Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 3 luglio 1991. Per la data di arrivo al Ministero fara' fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate. Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti. Coloro che intendono partecipare alla quota dell'85%, debbono presentare idonea documentazione attestante le importazioni effettuate nel triennio 1988-90 (bolle doganali originali), a valere sugli analoghi contingenti, di cui ai regolamenti CEE numeri 1868/87, 1707/88, 1788/89 e 2208/90, ed indicare in domanda il numero dei capi richiesti. Coloro che nelle precedenti ripartizioni hanno gia' presentato le summenzionate bolle doganali possono limitarsi ad allegare alla distinta concernente il triennio soltanto le bolle del 1990. Coloro che intendono partecipare alla quota del 15% debbono dichiarare sotto la propria responsabilita', nella domanda, alla quale deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: o di assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso; ovvero di esercitare il commercio di bovini vivi da almeno dodici mesi anteriori alla data della domanda; tale dato sara' riscontrabile sul predetto certificato. Essi dovranno altresi' autenticare, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sottoscrizione della successiva domanda del menzionato titolo di partecipazione. Il Ministro: LATTANZIO