Si comunica che  con  regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee  in  corso  di  approvazione  -  al  quale  si  rinvia per le
disposizioni non richiamate  nella  presente  circolare  -  e'  stato
istituito  un  contingente  tariffario comunitario di cinquemila capi
per l'importazione di tori, vacche e  giovenche,  escluse  quelle  da
macello,  della  razza chiazzata del Simmenthal, della razza Schwyz e
della razza Friburgo (NC ex 0102 9031, ex 0102 9033, ex 0102 9035).
  Il contingente e' ripartito in due quote:
   la   prima,    pari    all'85%    della    quantita'    e    cioe'
quattromiladuecentocinquanta  capi,  e'  riservata  agli  importatori
tradizionali, che possono dimostrare di aver  importato  gli  animali
previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1988-90;
   la    seconda,    pari    al   15%   della   quantita'   e   cioe'
settecentocinquanta capi, e'  riservata  agli  importatori,  iscritti
alla  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che,
al momento della domanda, o si  impegnano  a  mantenere  gli  animali
nelle  stalle  di  cui  hanno l'uso ovvero esercitano il commercio di
bovini vivi da almeno dodici mesi.
  Le domande non possono concernere una  quantita'  ne'  superiore  a
cinquanta capi ne' inferiore a cinque capi.
  A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda  l'importatore potra'
richiedere il titolo di partecipazione che  verra'  rilasciato  sulla
costituzione  di  un deposito di una cauzione di 20 ECU (Lit. 35.229)
per capo. Detti titoli non sono cedibili.
  Le domande di partecipazione al  contingente  debbono  pervenire  a
questo  Ministero  -  Direzione  generale importazioni esportazioni -
Divisione II, entro e non oltre il 3 luglio 1991.
  Per la data di arrivo al Ministero fara' fede quella risultante dal
timbro a calendario apposto all'atto della presentazione.
  Oltre   l'anzidetto   termine   finale   non   saranno   consentite
integrazioni  o  presentazioni  di  documenti a corredo delle domande
presentate.
  Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal
titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti.
  Coloro che  intendono  partecipare  alla  quota  dell'85%,  debbono
presentare   idonea   documentazione   attestante   le   importazioni
effettuate nel triennio 1988-90 (bolle doganali originali), a  valere
sugli analoghi contingenti, di cui ai regolamenti CEE numeri 1868/87,
1707/88, 1788/89 e 2208/90, ed indicare in domanda il numero dei capi
richiesti.
  Coloro  che  nelle precedenti ripartizioni hanno gia' presentato le
summenzionate bolle  doganali  possono  limitarsi  ad  allegare  alla
distinta concernente il triennio soltanto le bolle del 1990.
  Coloro  che  intendono  partecipare  alla  quota  del  15%  debbono
dichiarare sotto la  propria  responsabilita',  nella  domanda,  alla
quale  deve  essere allegato il certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
   o di assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle  stalle  di
cui hanno l'uso;
   ovvero  di esercitare il commercio di bovini vivi da almeno dodici
mesi anteriori alla data della domanda; tale dato sara' riscontrabile
sul predetto certificato.
  Essi dovranno altresi' autenticare, ai  sensi  dell'art.  20  della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  la sottoscrizione della successiva
domanda del menzionato titolo di partecipazione.
                                               Il Ministro: LATTANZIO