IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi
accademici di questa  Universita'  intese  ad  ottenere  la  modifica
dell'art. 14- bis lettera a), inserendo per la facolta' di medicina e
chirurgia  la  scuola  diretta  a  fini speciali per "terapisti della
riabilitazione"    e    l'inserimento    nello    statuto    medesimo
dell'articolato relativo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  succitati
e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Vista  la  propria  nota n. 23940 del 9 settembre 1989 con la quale
sono state trasmesse al Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e  tecnologica  le  delibere  degli  organi  accademici
succitate;
  Visto il parere espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale,
nella  seduta  del  7  febbraio 1990 favorevole all'istituzione della
scuola diretta a fini speciali in questione riducendo il numero degli
studenti da ammettere da venti a quindici per anno di corso;
  Vista la nota ministeriale n. 1056 del 12 giugno 1990 con la  quale
si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge
9 maggio 1989, n. 168, art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Ancona, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 14- bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali
annesse  alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e' integrato con
l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali per "terapisti  della
riabilitazione".