IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Universita' intese ad ottenere la modifica dell'art. 14- bis lettera a), inserendo per la facolta' di medicina e chirurgia la scuola diretta a fini speciali per "terapisti della riabilitazione" e l'inserimento nello statuto medesimo dell'articolato relativo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitati e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Vista la propria nota n. 23940 del 9 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990 favorevole all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in questione riducendo il numero degli studenti da ammettere da venti a quindici per anno di corso; Vista la nota ministeriale n. 1056 del 12 giugno 1990 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 14- bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' integrato con l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali per "terapisti della riabilitazione".