IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
   Visti gli articoli 3, 4, 36 e 37  del  regolamento  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
   Visto  il  proprio  decreto  11  gennaio  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1984,  recante  modificazioni
ai  vari modi per la separazione delle merci pericolose incompatibili
caricate su una stessa nave;
   Visto il proprio decreto 12 gennaio 1984, pubblicato nella  stessa
Gazzetta  Ufficiale  n.  24,  recante  modificazioni alle norme sulla
separazione delle merci pericolose incompatibili, relative alle varie
classi di merci pericolose;
   Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n.  313,
e  successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica
ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
   Tenuto conto che  le  norme  di  cui  al  cap.  VII  della  citata
Convenzione  del  1974,  come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti
tecnici,  alle  istruzioni  contenute   nel   Codice   internazionale
marittimo   sulle   merci  pericolose  (IMDG  Code),  adottato  dalla
Organizzazione internazionale marittima (IMO)  con  risoluzione  A.81
(IV) del 27 settembre 1965, come modificato;
   Considerato   che,   con   le  ultime  modifiche  sopra  accennate
(Emendamento  25-89),  l'IMO  ha  elaborato  nuove  istruzioni  sulla
separazione delle merci pericolose incompatibili;
   Tenuta  presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  del
trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia  per  motivi  di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
   Ritenuto  pertanto  necessario  ed urgente aggiornare la normativa
nazionale sopra richiamata  per  allinearla  alle  citate  istruzioni
internazionali;
   Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I  decreti  ministeriali 11 gennaio 1984 e 12 gennaio 1984, citati
nelle premesse, sono abrogati e sostituiti dal presente decreto.