IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto l'art. 4 punto 2 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154; Vista la circolare n. 3319689 del 21 agosto 1964, con la quale sono state poste norme sul trasporto del cemento alla rinfusa; Vista la circolare n. 310538 del 14 marzo 1979, con la quale sono state poste norme per lo stivaggio e il trasporto alla rinfusa di minerali naturali e concentrati; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emandata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), adottate dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato; Considerato che, con le ultime modifiche sopra accennate (emendamenti 25-89), l'IMO ha rielaborato nuove istruzioni relative alle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi; Tenuta presente l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali; Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate istruzioni internazionali; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Decreta: Art. 1. Sono approvate le unite "Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi".