IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, art. 13; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Considerata la necessita' di adeguare il testo proposto alla normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Titolo II FACOLTA' DI INGEGNERIA L'art. 23 e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 23. - La facolta' di ingegneria conferisce: 1) la laurea in ingegneria chimica; 2) la laurea in ingegneria civile; 3) la laurea in ingegneria edile; 4) la laurea in ingegneria elettrica; 5) la laurea in ingegneria elettronica; 6) la laurea in ingegneria meccanica; 7) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio. La durata degli studi e' di cinque anni; Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Dottore in ingegneria....." con la specificazione del corso di laurea seguito. L'accesso ai corsi di laurea della facolta' e' regolato dalle disposizioni di legge. All'art. 24, dopo il punto 2), e' inserito il seguente punto: 3) Corso di laurea in ingegneria edile. Indirizzi - Nessun indirizzo, con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi indirizzi. Dopo l'art. 28 e' inserito il seguente articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Art. 29. - Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti 24 annualita': due nel raggr. A021 analisi matematica; una nel raggr. A012 geometria; una nel raggr. A041 analisi numerica e matematica applicata; una nel raggr. A030 fisica matematica; due nel raggr. B011 fisica generale; una nel raggr. I250 sistemi di elaborazione delle informazioni; una nel raggr. C060 chimica; una nel raggr. H051 estimo; I270 ingegneria economico-gestionale; una nel raggr. H110 disegno; una nel raggr. H011 idraulica; una nel raggr. H071 scienza delle costruzioni; due nel raggr. H081 architettura tecnica; una nel raggr. I050 fisica tecnica; I042 macchine e sistemi energetici; una nel raggr. I170 elettrotecnica e tecnologie elettriche; I070 meccanica applicata alle macchine; una nel raggr. I140 chimica appl., scienza e tecnol. dei materiali; una nel raggr. H060 geotecnica; una nel raggr. H072 tecnica delle costruzioni; due nel raggr. H082 progettazione edilizia; due nel raggr. H120 storia dell'architettura; una nel raggr. H143 tecnica urbanistica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 17 aprile 1991 Il rettore: SCHIPPA