IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", che prevede che il Ministro della sanita', con proprio decreto, identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi; Visto il comma 5 del richiamato art. 16 della legge n. 412 che disciplina la fruizione delle cure termali da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fuori dalle ferie e dai congedi ordinari prevedendo che le relative prescrizioni devono essere rilasciate con l'osservanza delle disposizioni ministeriali da emanare ai sensi del comma 4 dello stesso art. 16; Considerati gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica propri delle richiamate disposizioni; Visto l'elenco delle patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, sottoposto alle valutazioni del Consiglio superiore di sanita', con relazione della Direzione generale degli ospedali datata 17 aprile 1992; Visto il parere espresso dal predetto Consiglio nelle sedute del 26 maggio e 25 giugno 1992 (III sezione) e del 15 luglio 1992 (III e IV sezione); Considerato che il predetto Consiglio, per molte delle patologie indicate nell'elenco proposto dalla Direzione generale degli ospedali, ha rilevato che mancano rigorosi studi scientifici controllati sull'efficacia delle stesse che permettano di dare specifiche indicazioni in merito e che, in assenza di tali dati, non e' in grado di valutare il bilancio costo-beneficio del ricorso alla terapia termale rispetto ad altre; Considerato che il predetto Consiglio ha individuato le patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, tenendo conto dei dati disponibili, basati sull'esperienza clinica e su pubblicazioni nazionali, e del parere degli esperti ascoltati; Considerato che il predetto Consiglio ha auspicato un attento e rigoroso studio controllato sull'efficacia del trattamento termale nelle diverse indicazioni gia' individuate nel parere e in altre eventuali patologie nonche' una ulteriore revisione e verifica sulla base di tali risultati, da effettuarsi entro un biennio; Ritenuto di conformarsi alle suesposte indicazioni del Consiglio superiore di sanita' in particolare per quanto concerne le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, gia' individuate dal predetto Consiglio, e per la verifica delle stesse entro un biennio sulla base degli studi controllati da effettuare; Ritenuto, per quanto concerne le patologie per le quali il Consiglio ha rilevato la mancanza di dati sull'efficacia della terapia termale, di riservarsi, tenuto anche conto delle richieste delle associazioni degli stabilimenti termali, di provvedere in via definitiva, sentito il Consiglio stesso, entro il 31 dicembre 1992 dopo aver acquisito dalle direzioni sanitarie degli stabilimenti termali interessati una relazione scientifica in materia; Ritenuto, comunque, di escludere, per le predette patologie, la possibilita' di fruire delle prestazioni termali al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali; Considerato, per quanto concerne gli strumenti di controllo per evitare abusi, che l'area erogativa in cui gli abusi possono concretamente verificarsi e' quella delle autorizzazioni ai lavoratori dipendenti; Ritenuto, pertanto, di stabilire specifiche modalita' di prescrizione delle cure termali per i lavoratori dipendenti fuori dalle ferie e dai congedi ordinari; Atteso che il comma 5 del richiamato art. 16 della legge n. 412 limita la fruizione delle cure termali fuori dai congedi ordinari e dalle ferie ai casi in cui sia giudicato "determinante" un trattamento termale "tempestivo" per la "risoluzione" dell'affezione o dello stato patologico; Considerato che il Consiglio superiore di sanita', nel richiamato parere, ha ritenuto che tali presupposti, propri di altri mezzi di cura, non possono essere considerati pertinenti alla terapia termale in ragione delle sue modalita' di impiego e del carattere delle patologie interessate; Ritenuto, conseguentemente, che tali presupposti debbano essere valutati con riferimento alle specifiche caratteristiche delle cure termali; Ritenuto, al riguardo, di attenersi ai criteri desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale; Decreta: Art. 1. Identificazioni delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, sono quelle identificate nell'elenco allegato al presente decreto. 2. L'elenco di cui al comma precedente ha validita' fino al 30 giugno 1994. Gli stabilimenti termali interessati sono tenuti ad effettuare studi scientifici controllati sull'efficacia della terapia termale nelle diverse patologie indicate nell'elenco. Il Ministero della sanita' procede, entro il 30 giugno 1994, alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati dei predetti studi. 3. La fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica e' ammessa esclusivamente per la terapia o la riabilitazione delle patologie identificate nell'elenco di cui al primo comma.