IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
recante "Disposizioni in materia di finanza  pubblica",  che  prevede
che  il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto, identifica le
patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure  termali  ed
indica gli strumenti di controllo per evitare abusi;
  Visto  il  comma  5  del  richiamato art. 16 della legge n. 412 che
disciplina la fruizione delle cure termali da  parte  dei  lavoratori
dipendenti,  pubblici  e  privati,  fuori  dalle  ferie e dai congedi
ordinari  prevedendo  che  le  relative  prescrizioni  devono  essere
rilasciate   con  l'osservanza  delle  disposizioni  ministeriali  da
emanare ai sensi del comma 4 dello stesso art. 16;
  Considerati gli obiettivi di razionalizzazione  e  di  contenimento
della spesa pubblica propri delle richiamate disposizioni;
  Visto l'elenco delle patologie, che possono trovare reale beneficio
dalle   cure  termali,  sottoposto  alle  valutazioni  del  Consiglio
superiore di sanita', con relazione della  Direzione  generale  degli
ospedali datata 17 aprile 1992;
  Visto il parere espresso dal predetto Consiglio nelle sedute del 26
maggio  e 25 giugno 1992 (III sezione) e del 15 luglio 1992 (III e IV
sezione);
  Considerato che il predetto Consiglio, per  molte  delle  patologie
indicate   nell'elenco   proposto   dalla  Direzione  generale  degli
ospedali,  ha  rilevato  che  mancano  rigorosi   studi   scientifici
controllati  sull'efficacia  delle  stesse  che  permettano  di  dare
specifiche indicazioni in merito e che, in assenza di tali dati,  non
e'  in grado di valutare il bilancio costo-beneficio del ricorso alla
terapia termale rispetto ad altre;
  Considerato che il predetto Consiglio ha individuato le  patologie,
che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, tenendo conto
dei   dati   disponibili,   basati   sull'esperienza   clinica  e  su
pubblicazioni nazionali, e del parere degli esperti ascoltati;
  Considerato che il predetto Consiglio ha  auspicato  un  attento  e
rigoroso  studio  controllato  sull'efficacia del trattamento termale
nelle diverse indicazioni gia' individuate  nel  parere  e  in  altre
eventuali  patologie nonche' una ulteriore revisione e verifica sulla
base di tali risultati, da effettuarsi entro un biennio;
  Ritenuto di conformarsi alle suesposte  indicazioni  del  Consiglio
superiore  di sanita' in particolare per quanto concerne le patologie
che  possono  trovare  reale  beneficio  dalle  cure  termali,   gia'
individuate  dal  predetto  Consiglio, e per la verifica delle stesse
entro un biennio sulla base degli studi controllati da effettuare;
  Ritenuto,  per  quanto  concerne  le  patologie  per  le  quali  il
Consiglio  ha  rilevato  la  mancanza  di  dati  sull'efficacia della
terapia termale, di riservarsi, tenuto anche  conto  delle  richieste
delle  associazioni  degli stabilimenti termali, di provvedere in via
definitiva, sentito il Consiglio stesso, entro il  31  dicembre  1992
dopo  aver  acquisito  dalle  direzioni  sanitarie degli stabilimenti
termali interessati una relazione scientifica in materia;
  Ritenuto, comunque, di escludere, per  le  predette  patologie,  la
possibilita'  di  fruire  delle  prestazioni  termali al di fuori dei
congedi ordinari e delle ferie annuali;
  Considerato,  per  quanto  concerne  gli strumenti di controllo per
evitare  abusi,  che  l'area  erogativa  in  cui  gli  abusi  possono
concretamente   verificarsi   e'   quella   delle  autorizzazioni  ai
lavoratori dipendenti;
  Ritenuto,  pertanto,   di   stabilire   specifiche   modalita'   di
prescrizione  delle  cure  termali  per i lavoratori dipendenti fuori
dalle ferie e dai congedi ordinari;
  Atteso che il comma 5 del richiamato art. 16  della  legge  n.  412
limita  la  fruizione delle cure termali fuori dai congedi ordinari e
dalle  ferie  ai  casi  in  cui  sia  giudicato   "determinante"   un
trattamento  termale "tempestivo" per la "risoluzione" dell'affezione
o dello stato patologico;
  Considerato che il Consiglio superiore di sanita',  nel  richiamato
parere,  ha  ritenuto  che tali presupposti, propri di altri mezzi di
cura, non possono essere considerati pertinenti alla terapia  termale
in  ragione  delle  sue  modalita'  di  impiego e del carattere delle
patologie interessate;
  Ritenuto, conseguentemente, che  tali  presupposti  debbano  essere
valutati  con  riferimento alle specifiche caratteristiche delle cure
termali;
  Ritenuto, al riguardo, di attenersi  ai  criteri  desumibili  dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Identificazioni delle patologie che possono trovare reale
                    beneficio dalle cure termali
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, della legge 30
dicembre  1991,  n.  412,  le  patologie,  che  possono trovare reale
beneficio dalle cure termali, sono  quelle  identificate  nell'elenco
allegato al presente decreto.
  2.  L'elenco  di  cui  al  comma precedente ha validita' fino al 30
giugno 1994. Gli stabilimenti  termali  interessati  sono  tenuti  ad
effettuare studi scientifici controllati sull'efficacia della terapia
termale  nelle  diverse  patologie indicate nell'elenco. Il Ministero
della sanita' procede,  entro  il  30  giugno  1994,  alla  revisione
dell'elenco sulla base dei risultati dei predetti studi.
  3.  La  fruizione  di  prestazioni termali con oneri a carico della
finanza pubblica e'  ammessa  esclusivamente  per  la  terapia  o  la
riabilitazione  delle  patologie  identificate  nell'elenco di cui al
primo comma.