IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica  31
marzo  1988,  n.  152, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto in particolare il testo della lettera a) dell'art.  1,  comma
8,  della  legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra
l'altro,  quali  siano  i  prodotti  minerali  e  chimico-industriali
utilizzabili,  nonche',  quando  occorrano,  le norme di impiego e di
confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi per  ciascun  prodotto
agli acquirenti;
  Visto  il  decreto  13  novembre  1985,  pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  13  dicembre  1985,
recante   l'elenco  dei  prodotti  di  origine  minerale  e  chimico-
industriali che possono  essere  impiegati  nell'alimentazione  degli
animali,  rettificato  con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato da ultimo con decreto 7 maggio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1990;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista la direttiva della  Commissione  CEE  n.  90/439/CEE  del  24
luglio  1990,  pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 227 del
21 agosto 1990, con la quale  e'  stato  modificato  l'allegato  alla
direttiva  del  Consiglio  CEE  n.    82/471/CEE  del 30 giugno 1982,
relativa  a  taluni  prodotti  impiegati   nell'alimentazione   degli
animali, con l'aggiunta, al punto 1.4, funghi inferiori, di un gruppo
di  prodotti,  derivanti  dalla fabbricazione degli antibiotici e, in
particolare, di un micelio  sottoprodotto  della  preparazione  della
penicillina e, al punto 3.2, lisina, di un fosfato della L-lisina;
  Ritenuto  necessario  adeguare  la vigente normativa nazionale alle
disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art.  9
della  citata  legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere
favorevole;
  Visto l'art. 6, sub u), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato B al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse,
e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.