IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto in particolare il testo della lettera a) dell'art. 1, comma 8, della legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra l'altro, quali siano i prodotti minerali e chimico-industriali utilizzabili, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi per ciascun prodotto agli acquirenti; Visto il decreto 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico- industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato da ultimo con decreto 7 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1990; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva della Commissione CEE n. 90/439/CEE del 24 luglio 1990, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 227 del 21 agosto 1990, con la quale e' stato modificato l'allegato alla direttiva del Consiglio CEE n. 82/471/CEE del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, con l'aggiunta, al punto 1.4, funghi inferiori, di un gruppo di prodotti, derivanti dalla fabbricazione degli antibiotici e, in particolare, di un micelio sottoprodotto della preparazione della penicillina e, al punto 3.2, lisina, di un fosfato della L-lisina; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato B al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.