IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica  31
marzo  1988,  n.  152, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 115 del 28 aprile 1983 e modificato con decreto  31  luglio  1984,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  246 del 6 settembre 1984,
concernente la disciplina dell'ammissione, come principi attivi,  dei
fermenti  lattici  utilizzabili  nella preparazione degli integratori
medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie  enteriche
degli  animali,  nonche'  il decreto 26 aprile 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 23 maggio 1983,  recante  l'elenco  dei
fermenti  lattici  medesimi  modificato  con  decreto 12 luglio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178/90;
  Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco  dei  principi  attivi
ammessi  nella  preparazione  degli integratori medicati per mangimi,
destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le rela-
tive dosi di  impiego  e  indicazioni  terapeutiche,  la  durata  del
trattamento,   le   condizioni   di   impiego,  nonche'  i  tempi  di
interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare  l'eventuale
presenza  di  residui  nelle  carni e negli altri prodotti di origine
animale;
  Visto, infine, il decreto 9 maggio 1969, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  127  del 21 maggio 1969, recante l'elenco dei principi
attivi  ammessi  nella  preparazione  di  integratori  medicati   per
mangimi,  destinati  alla  chemioprofilassi  di alcune malattie degli
animali;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art.  9
della  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  che  ha  espresso parere
favorevole;
  Visto l'art. 6, sub c), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato al decreto 26 aprile 1983, recante norme in  materia  di
fermenti  lattici  per  mangimi, citato nelle premesse, e' modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.