IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione,  approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  140-203  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 24  marzo  1990,  n.  58,  concernente  la
soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali lavoratori
portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Considerata l'opportunita' di confermare per l'anno 1991 i principi
indicati nel decreto interministeriale 9 febbraio 1990 ai fini  della
individuazione  dei  termini,  criteri e modalita' per l'attribuzione
dei benefici di cui al comma  1  e  4  dell'art.  3  della  legge  n.
58/1990,  nonche'  ai  fini  della determinazione della media mensile
d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali;
  Ritenuto di dare, nell'ambito del  limite  massimo  individuato  ai
fini  del  pensionamento  anticipato per ciascuna compagnia portuale,
precedenza alle istanze presentate, nei termini previsti entro il  31
dicembre  1991, dai lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 3, comma 1, della citata legge n.  58/1990  sulla
base  delle  singole  graduatorie  predisposte a tal fine per ciascun
anno, a partire dal 1989, seguendo il criterio della  maggiore  eta',
maggiore  anzianita' contributiva e della data di presentazione delle
domande da parte degli interessati;
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita'  di  considerare  il  presente
decreto  valido  anche per il primo trimestre dell'anno 1992 ai sensi
della citata legge n. 58/1990 ai fini del pensionamento anticipato;
  Sentiti gli enti  portuali,  le  compagnie  e  i  gruppi  portuali,
nonche'   le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  portuali  a
carattere nazionale maggiormente rappresentative e le  rappresentanze
degli utenti portuali;
  Visti   i   programmi   formulati  dalle  autorita'  preposte  alla
disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;
                              Decreta:
  La dotazione  organica  con  l'individuazione  delle  eccedenze  e'
determinata  per l'anno 1991 e per il primo trimestre 1992 sulla base
dei criteri indicati nelle premesse, come dalle allegate tabelle A, B
e C.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 giugno 1991
                 Il Ministro della marina mercantile
                              FACCHIANO
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               MARINI
                       Il Ministro del tesoro
                                CARLI