IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  407,  il
quale  prevede  che  per le imprese operanti nelle circoscrizioni che
presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste  di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media   nazionale,   la   quota   dei   contributi  previdenziali  ed
assistenziali per i lavoratori assunti con  contratto  di  formazione
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli  apprendisti  dalla  legge  19  gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni;
  Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al  predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese  operanti  nelle  circoscrizioni non ricomprese nei territori
del Mezzogiorno di cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione  residente  in  eta'  da  lavoro  superiore  alla   media
nazionale;
  Considerato  che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste
di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e'  stata
individuata  dalla  Direzione  generale dell'osservatorio del mercato
del lavoro nella misura del 10,54;
  Vista  la  proposta  della  commissione  regionale  per   l'impiego
dell'Emilia-Romagna   del   3  luglio  1991  che  ha  individuato  le
circoscrizioni che presentano un rapporto  tra  iscritti  alla  prima
classe  delle  liste  di  collocamento e popolazione attiva superiore
alla media nazionale;
                              Decreta:
  A decorrere dal 1  gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1991 a favore
delle imprese operanti nelle circoscrizioni  di  Codigoro  (Ferrara),
Lugo (Ravenna), e Riccione (Forli'), non ricomprese nei territori del
Mezzogiorno,  per  i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, la quota dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e'
dovuta  in  misura  fissa  corrispondente  a  quella prevista per gli
apprendisti  dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 settembre 1991
                                                  Il Ministro: MARINI