IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,54; Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna del 3 luglio 1991 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1991 a favore delle imprese operanti nelle circoscrizioni di Codigoro (Ferrara), Lugo (Ravenna), e Riccione (Forli'), non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 1991 Il Ministro: MARINI