IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il
quale  prescrive  che,  a  decorrere  dal  1› gennaio 1990, quando la
variazione percentuale del valore medio  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo  per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo
di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno  supera  il  2
per  cento  rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno  precedente,  ai   fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  si provvede alla
neutralizzazione integrale  degli  effetti  dell'ulteriore  pressione
fiscale  non  rispondenti  a  incrementi  reali  di  reddito  ed alla
conseguente restituzione integrale  del  drenaggio  fiscale  mediante
l'adeguamento   degli  scaglioni  delle  aliquote,  delle  detrazioni
d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989,
nel quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, pre-
via  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri si  procede  alla  ricognizione
della  citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e  vengono
stabiliti,   con   effetto   per  l'anno  successivo,  i  conseguenti
adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle  detrazioni  e  dei
limiti di reddito;
  Vista  la  lettera  n.  1852/P  del  5 settembre 1991, con la quale
l'Istituto  nazionale  centrale  di  statistica   comunica   che   la
variazione  percentuale  del  valore  medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al  periodo
di  dodici  mesi  terminante  al  31 agosto 1991 rispetto al medesimo
valore riferito al periodo di dodici mesi  terminante  al  31  agosto
1990 e' pari al 6,5 per cento;
  Visto  l'art.  5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, il
quale  ha  disposto  che  a  decorrere  dall'anno  1991,  fino   alla
definizione del trattamento tributario del reddito della famiglia, la
detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del citato
testo  unico  e'  elevata  di un importo pari a L. 24.000 per ciascun
figlio;
  Visto l'art. 2, comma 4, del degreto-legge 13 agosto 1991, n.  285,
il quale stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5
della  citata legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' applicabile anche ai
fini del computo della riduzione di cui al comma 3  dell'art.  12  di
detto testo unico;
  Considerato   che  si  deve  procedere  alla  determinazione  nella
predetta misura dei soprarichiamati adeguamenti e  che  in  relazione
alla  detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le
ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del  citato  testo  unico,  al
fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 6,5 per
cento,  va  aumentato  di eguale misura l'importo fisso da sottrarre,
che di conseguenza passa da L. 108.070 a L. 166.214;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 30 settembre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli  importi
degli  scaglioni  di  reddito  previsti  nel comma 1 dell'art. 11 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, cosi' come
determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data  28  settembre  1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 1990, sono aumentati in misura pari al 6,5 per cento
a partire dall'anno 1992.
  Dal  1›  gennaio  1992   gli   scaglioni   di   reddito   ai   fini
dell'applicazione  delle  aliquote  di  imposta,  tenuto  conto degli
arrotondamenti previsti dal comma 2 dell'art. 3 del  citato  decreto-
legge n. 69 del 1989, restano, pertanto, cosi' determinati:
            Scaglioni di reddito                     Aliquote
                    ___                                ___
Fino a L. 7.200.000 ......................             10%
Oltre L.   7.200.000 fino a L.  14.400.000             22%
Oltre L.  14.400.000 fino a L.  35.900.000             26%
Oltre L.  35.900.000 fino a L.  72.000.000             33%
Oltre L.  72.000.000 fino a L. 179.800.000             40%
Oltre L. 179.800.000 fino a L. 359.700.000             45%
Oltre L. 359.700.000 .....................             50%