IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; Vista la lettera n. 1852/P del 5 settembre 1991, con la quale l'Istituto nazionale centrale di statistica comunica che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1991 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1990 e' pari al 6,5 per cento; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, il quale ha disposto che a decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito della famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del citato testo unico e' elevata di un importo pari a L. 24.000 per ciascun figlio; Visto l'art. 2, comma 4, del degreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, il quale stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5 della citata legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'art. 12 di detto testo unico; Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura dei soprarichiamati adeguamenti e che in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 6,5 per cento, va aumentato di eguale misura l'importo fisso da sottrarre, che di conseguenza passa da L. 108.070 a L. 166.214; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 settembre 1991; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi degli scaglioni di reddito previsti nel comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, sono aumentati in misura pari al 6,5 per cento a partire dall'anno 1992. Dal 1 gennaio 1992 gli scaglioni di reddito ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta, tenuto conto degli arrotondamenti previsti dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto- legge n. 69 del 1989, restano, pertanto, cosi' determinati: Scaglioni di reddito Aliquote ___ ___ Fino a L. 7.200.000 ...................... 10% Oltre L. 7.200.000 fino a L. 14.400.000 22% Oltre L. 14.400.000 fino a L. 35.900.000 26% Oltre L. 35.900.000 fino a L. 72.000.000 33% Oltre L. 72.000.000 fino a L. 179.800.000 40% Oltre L. 179.800.000 fino a L. 359.700.000 45% Oltre L. 359.700.000 ..................... 50%