IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE; Vista l'ordinanza ministeriale 1 dicembre 1965, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica; Vista l'odinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per bovini, ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia; Viste le direttive del Consiglio n. 85/511/CEE del 18 dicembre 1985 e n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990 che stabiliscono misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica; Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991 recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, ovini e caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi successivamente modificata dall'ordinanza ministeriale 17 luglio 1991; Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991 recante revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per la vaccinazione antiaftosa d'urgenza e per le emergenze veterinarie; Viste le decisioni della Commissione n. 91/13/CEE del 17 dicembre 1990 concernente gli scambi di animali non vaccinati contro l'afta epizootica durante gli ultimi dodici mesi, e n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991 recante misure transitorie per gli scambi di bovini e suini in seguito alla cessazione della vaccinazione contro l'afta epizootica; Vista la direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990 che stabilisce la necessita' di definire una lista di Paesi terzi nei quali l'afta epizootica non si manifesta da almeno due anni, la vaccinazione contro l'afta epizootica non e' eseguita da almeno dodici mesi e nei quali non e' consentito l'ingresso di animali vaccinati contro l'afta epizootica da almeno dodici mesi, e dai quali e' pertanto possibile importare animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina verso la CEE, osservando elementari condizioni sanitarie di scorta; Considerando che esistono altresi' Paesi terzi che non hanno attuato sul loro territorio le suddette misure nei confronti dell'afta epizootica e che pertanto devono, per l'esportazione verso il territorio comunitario di animali vivi delle specie sopraindicate, rilasciare garanzie sanitarie di scorta gia' decise dalla CEE; Considerato che il comitato veterinario permanente della CEE, nella sua seduta del 13 settembre 1991, ha espresso parere di applicabilita', fino al 31 dicembre 1991, della decisione n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991 anche alle importazioni dai Paesi terzi di animali vivi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina; Ordina: Art. 1. 1. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi CEE sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione: "Gli animali di cui al presente certificato non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica dopo l'11 agosto 1991". 2. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi terzi di cui all'allegato alla presente ordinanza sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione: "Gli aninali di cui al presente certificato non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica".