IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  l'art.  16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme
sanitarie sugli scambi di animali tra  l'Italia  e  gli  altri  Stati
membri della CEE;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  1›  dicembre  1965, relativa alla
disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini  ai  fini  della
profilassi dell'afta epizootica;
  Vista l'odinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione
della   vaccinazione  antiaftosa  per  bovini,  ovini  e  caprini  in
importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia,  Norvegia
e Svezia;
  Viste le direttive del Consiglio n. 85/511/CEE del 18 dicembre 1985
e   n.   90/423/CEE  del  26  giugno  1990  che  stabiliscono  misure
comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
  Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio  1991  recante  norme  per
l'esenzione  della  vaccinazione  antiaftosa  per  i  bovini, ovini e
caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni  Paesi  terzi
successivamente  modificata  dall'ordinanza  ministeriale  17  luglio
1991;
  Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991 recante  revoca  delle
misure  di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica
e disposizioni per la vaccinazione  antiaftosa  d'urgenza  e  per  le
emergenze veterinarie;
  Viste  le  decisioni della Commissione n. 91/13/CEE del 17 dicembre
1990 concernente gli scambi di animali non  vaccinati  contro  l'afta
epizootica  durante  gli  ultimi  dodici mesi, e n. 91/177/CEE del 26
marzo 1991 recante misure transitorie per  gli  scambi  di  bovini  e
suini  in  seguito  alla  cessazione della vaccinazione contro l'afta
epizootica;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26  giugno  1990
che stabilisce la necessita' di definire una lista di Paesi terzi nei
quali  l'afta  epizootica  non  si  manifesta  da almeno due anni, la
vaccinazione contro l'afta  epizootica  non  e'  eseguita  da  almeno
dodici  mesi  e  nei  quali  non  e' consentito l'ingresso di animali
vaccinati contro l'afta epizootica da almeno dodici mesi, e dai quali
e' pertanto possibile importare animali  vivi  della  specie  bovina,
bufalina,  ovina, caprina e suina verso la CEE, osservando elementari
condizioni sanitarie di scorta;
  Considerando che  esistono  altresi'  Paesi  terzi  che  non  hanno
attuato   sul  loro  territorio  le  suddette  misure  nei  confronti
dell'afta epizootica e che pertanto devono, per l'esportazione  verso
il territorio comunitario di animali vivi delle specie sopraindicate,
rilasciare garanzie sanitarie di scorta gia' decise dalla CEE;
  Considerato che il comitato veterinario permanente della CEE, nella
sua   seduta   del   13   settembre   1991,  ha  espresso  parere  di
applicabilita',  fino  al  31  dicembre  1991,  della  decisione   n.
91/177/CEE  del 26 marzo 1991 anche alle importazioni dai Paesi terzi
di animali vivi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Le  importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina,
bufalina, ovina, caprina e  suina  provenienti  dai  Paesi  CEE  sono
autorizzate  a  condizione  che  i  relativi  certificati sanitari di
scorta  previsti  dalla  normativa  vigente  siano  integrati   dalla
seguente dichiarazione:
  "Gli  animali  di  cui  al  presente  certificato  non  sono  stati
vaccinati contro l'afta epizootica dopo l'11 agosto 1991".
  2. Le importazioni in Italia di animali vivi della  specie  bovina,
bufalina,  ovina,  caprina e suina provenienti dai Paesi terzi di cui
all'allegato alla presente ordinanza sono  autorizzate  a  condizione
che   i  relativi  certificati  sanitari  di  scorta  previsti  dalla
normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione:
  "Gli  aninali  di  cui  al  presente  certificato  non  sono  stati
vaccinati contro l'afta epizootica".