IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16; Considerata l'opportunita' di recepire le modifiche apportate all'ordinamento didattico universitario con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1989 (tabella XVIII- bis dell'ordinamento didattico universitario); Viste le proposte formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Viste le note ministeriali n. 1205 del 21 marzo 1991 e n. 2656 del 14 luglio 1991; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle sedute del 16 febbraio 1991 e 11 maggio 1991; Decreta: L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla tabella XVIII- bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e' modificata come appresso specificato: Art. 1. L'art. 62 relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e' modificato come segue: Al quarto comma, tra gli insegnamenti del triennio: "neurologia" (semestrale) sostituisce "neuropatologia e psicopatologia" (semestrale); "medicina interna" sostituisce "patologia speciale medica e metodologia clinica" (compresa la pediatria); Al quinto comma, tra gli insegnamenti complementari vengono inclusi i seguenti: psichiatria; pediatria (semestrale); fisiologia della nutrizione; cardiologia. Il presente decreto verra' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 3 settembre 1991 Il rettore: CASULA