IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamento  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  -  Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;
  Considerata  l'opportunita'  di  recepire  le  modifiche  apportate
all'ordinamento didattico universitario con il decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  80  del  6  aprile  1989  (tabella  XVIII-  bis  dell'ordinamento
didattico universitario);
  Viste le proposte formulate dalle autorita' accademiche  di  questo
Ateneo;
  Viste  le note ministeriali n. 1205 del 21 marzo 1991 e n. 2656 del
14 luglio 1991;
  Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
sedute del 16 febbraio 1991 e 11 maggio 1991;
                              Decreta:
  L'ordinamento didattico del corso di  studi  per  il  conseguimento
della  laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla tabella
XVIII- bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,  con
decreto  del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e'
modificata come appresso specificato:
                               Art. 1.
  L'art. 62 relativo al corso di laurea  in  odontoiatria  e  protesi
dentaria, e' modificato come segue:
  Al quarto comma, tra gli insegnamenti del triennio:
   "neurologia"    (semestrale)    sostituisce    "neuropatologia   e
psicopatologia" (semestrale);
   "medicina  interna"  sostituisce  "patologia  speciale  medica   e
metodologia clinica" (compresa la pediatria);
  Al quinto comma, tra gli insegnamenti complementari vengono inclusi
i seguenti:
   psichiatria;
   pediatria (semestrale);
   fisiologia della nutrizione;
   cardiologia.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  al  Ministero  di  grazia e
giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 3 settembre 1991
                                                   Il rettore: CASULA