LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del
10 dicembre 1985 avente per oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del
26 aprile 1988  avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497,  presentata  dalla  S.I.P.  per  la  realizzazione  di
ripetitore passivo su area ubicata nel comune di San Pellegrino Terme
(Bergamo), mappale 100, foglio 35, sottoposta a vincolo paesaggistico
in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431,
nonche'  gravata  da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n.  431,
in  quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione delle
soluzioni  cromatiche  e   degli   accorgimenti   per   l'inserimento
ambientale  del ripetitore, coerenti con le ipotesi di studio del pi-
ano territoriale di sistema per le infrastrutture di rete;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che  urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 12,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di San Pellegrino Terme  (Bergamo),  mappale  100,
foglio   35,   dall'ambito   territoriale   n.  12,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al  sindaco  del  comune  di  San  Pellegrino  Terme
(Bergamo)  copia  della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente la presente
deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il
comune stesso dovra' tenere a disposizione  degli  interessati  copia
della  Gazzetta  Ufficiale  con  la  relativa  planimetria,  ai sensi
dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 16 luglio 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO