IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  il relativo regolamento di
esecuzione  approvato  con  decreto  ministeriale  23  gennaio   1928
concernente l'ordinamento del credito agrario;
  Vista  la  legge  6 ottobre 1986, n. 646, in virtu' della quale gli
istituti di cui all'art. 14 della citata legge  "1760"  e  gli  altri
istituti  e  sezioni  abilitati  all'esercizio del credito agrario di
miglioramento possono  essere  autorizzati  ad  ampliare  la  propria
competenza  territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio,
accertata  l'idoneita'  dell'istituto  istante  a svolgere la propria
attivita' nel piu' vasto ambito territoriale;
  Visto il proprio decreto n. 442456 del 3 ottobre 1987, con il quale
l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria  e
la  Valle  d'Aosta  e'  stato  autorizzato  ad  estendere  la propria
attivita' all'intero territorio nazionale nel limite  di  un  plafond
rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operativita'
istituzionale;
  Vista  l'istanza  avanzata dal predetto Istituto intesa ad ottenere
l'autorizzazione all'aumento del citato plafond operativo;
  Accertata l'idoneita' dell'Istituto medesimo a svolgere la  propria
attivita'  istituzionale anche per importi piu' consistenti di quelli
gia' consentiti;
  Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375;
                              Decreta:
  L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la  Liguria
e la Valle d'Aosta, ferma restando la competenza territoriale vigente
per  il  medesimo  alla data del presente decreto, e' autorizzato, ai
sensi della legge 6 ottobre 1986,  n.  646,  a  svolgere  la  propria
attivita'  sull'intero  territorio nazionale nel limite di un plafond
rapportato al 20% degli impieghi in essere nella zona di operativita'
istituzionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 ottobre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI