Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti Sono stati posti quesiti a questo Ministero in ordine a talune disposizioni applicative della circolare n. 262 del 5 agosto 1991 per quanto riguarda: a) le modalita' di versamento a capitale sociale nei casi di acquisto della maggioranza o dell'intero pacchetto azionario di societa' di capitali; b) la valutazione dell'avviamento dell'azienda commerciale da acquisire; c) la collocazione del TFR tra le voci dell'indebitamento; d) l'utilizzazione dei fondi accantonati, aventi natura di riserve di utili, per gli aumenti di capitale sociale; e) la possibilita' di accesso alle provvidenze contributive e creditizie da parte di consorzi anche costituiti in forma di societa' di capitali, cui partecipino soci produttori che conferiscono i propri prodotti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione nel circuito del mercato nazionale, comunitario ed internazionale. In proposito si forniscono i seguenti chiarimenti ad integrazione ed esplicitazione dei principi contenuti nella richiamata circolare n. 262 ed in riferimento a quanto possa valere anche in riguardo a precedenti disposizioni all'uopo diramate. In ordine al punto sub a) riguardante le modalita' di versamento a capitale sociale nei casi di acquisto di aziende e/o quote di maggioranza o totalitarie di societa' di capitali si precisa che nell'ambito degli investimenti finanziabili e' incluso l'acquisto di aziende e/o l'acquisto di quote di maggioranza o totalitarie in societa' di capitali. La spesa ammissibile in questi casi e' rappresentata dal patrimonio netto dell'azienda acquisita, come indicato nella circolare n. 236 del 20 aprile 1990, ed i cui componenti, esclusi i beni immateriali (avviamento, marchi, ecc.) registrati a costo storico (immobilizzazioni tecniche) vanno rivalutati ai valori correnti attraverso apposita perizia. Resta stabilito che, qualora il patrimonio netto cosi' determinato risulti superiore al prezzo di acquisto, la spesa ammissibile dovra' corrispondere a quest'ultimo prezzo. Circa il punto sub b) relativo alla valutazione dell'avviamento di aziende commerciali da acquisire si puo' chiarire che nel caso in cui oggetto dell'investimento sia l'acquisizione di aziende commerciali secondo le modalita' di cui al punto precedente, il cui valore e' evidentemente costituito per la gran parte da beni immateriali difficilmente valutabili, quali l'avviamento, e considerato l'interesse del sistema cooperativo di procedere ad acquisizione di siffatti beni, il valore, riconosciuto come spesa ammissibile, comunque suffragato da apposita perizia, puo' essere oggetto di contributo, a condizione che i soci partecipino all'investimento secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 5 agosto 1991, elevandosi in tal caso la partecipazione finanziaria dei soci dal 20 al 35% (25% nel Mezzogiorno). Per quanto riguarda il punto sub c) relativo alla collocazione del trattamento di fine rapporto tra le voci di indebitamento si precisa che ai fini del calcolo dell'indice di struttura di cui al punto 3.4 della circolare n. 262, il trattamento di fine rapporto va ricompreso nell'indebitamento a medio e lungo termine. In ordine al punto sub d) non si ritiene ammissibile che ai fini della rappresentazione e determinazione del fabbisogno finanziario occorrente per la realizzazione del progetto possano essere utilizzati i fondi accantonati, aventi natura di riserve di utili, per gli aumenti di capitale sociale. Quanto sopra risulta, infatti, escluso esplicitamente dalla richiamata circolare n. 262 che al punto 4.1 stabilisce che ai fini del finanziamento del progetto di fabbisogno finanziario "deve essere messa in debita evidenza la quantita' delle risorse necessariamente da fornirsi da parte dei soci o dei terzi". Per quanto riguarda il quesito di cui al punto sub e) si stabilisce, a seguito dell'esame compiuto della fattispecie rappresentata, che i consorzi fra produttori agricoli ancorche' in forma di societa' di capitali, purche' gia' costituiti ed operanti alla data della sopra citata circolare n. 262 del 5 agosto 1991, possono beneficiare, alla pari delle societa' cooperative agricole di rilevanza nazionale che gestiscono impianti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, delle stesse provvidenze contributive e creditizie a condizione che: 1) i predetti consorzi siano costituiti dagli stessi soggetti produttori agricoli, avuto riguardo alle finalita' dell'intervento pubblico per la valorizzazione dei prodotti agricoli; 2) i soci produttori siano vincolati al conferimento dei propri prodotti; 3) siano evidenziati nelle relative norme statutarie le finalita' mutualistiche e l'assenza di scopi di lucro; 4) risulti documentata la destinazione di parte di eventuali utili annuali a riserva legale. Con l'occasione si precisa, inoltre, che l'ultimo bilancio approvato dalle cooperative richiedenti i contributi dev'essere integrato da una relazione del collegio sindacale o da una societa' di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, attestante l'effettuazione di controlli delle principali voci di bilancio. In particolare, il collegio sindacale o la societa' di revisione deve attestare la veridicita' delle singole poste del bilancio e dichiarare di avere effettuato i seguenti controlli: 1) immobilizzazioni materiali: il valore iscritto in bilancio non e' superiore a quello corrente di mercato; 2) partecipazioni: il valore iscritto in bilancio non e' superiore a quello corrente di mercato; 3) rimanenze di magazzino: sono state controllate le quantita' fisiche di beni in giacenza alla data di chiusura dell'esercizio, nonche' la loro valutazione in base ad un prezzo non superiore a quello desumibile dall'andamento di mercato; 4) crediti: i crediti sono esistenti ed esigibili. Le presunte perdite su crediti sono coperte dal fondo rischi su crediti; 5) debiti: sono tutti iscritti in bilancio; 6) fondo trattamento fine rapporto: e' adeguato ai diritti di anzianita' maturati a favore del personale dipendente; 7) conto profitti e perdite: i costi ed i ricavi sono stati imputati in base al principio della competenza economica, indipendentemente dalla data del pagamento o dell'incasso dei medesimi; 8) utile d'esercizio: e' stato correttamente determinato. Il Ministro: GORIA