AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi  2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,  integrate  con  le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163".
Il D.L. n. 163/1991, non  convertito  in  legge  per  decorrenza  dei
termini  costituzionali (v. comunicato nella (( Gazzetta Ufficiale ))
- serie generale - n. 178  del  31  luglio  1991)  recava  norme  sui
trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di
uffici giudiziari non richiesti.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto ed a sanare gli effetti del D.L.  n.  163/1991  (art.  1),
contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3, 4 e 5) il cui testo
e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
    Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari
 
  1.  Nel  comma  3  dell'articolo 275 del codice di procedura penale
(a), gia' modificato dall'articolo  5  del  decreto-legge  13  maggio
1991,  n.  152,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, le parole: "o che le stesse possono essere  soddisfatte
con altre misure" sono soppresse.
   1-bis.     (( Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di        ))
(( procedura penale (a) e' sostituito dal seguente:                ))
(( "4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere,  ))
(( salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale          ))
(( rilevanza, quando imputata e' un persona incinta o che allatta  ))
(( la propria prole o che ha oltrepassato l'eta' di settanta anni, ))
(( ovvero una persona che si trova in condizioni di salute         ))
(( particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in  ))
(( stato di detenzione".                                           ))
   1-ter.     (( Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di        ))
(( procedura penale (a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ))
(( "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso   ))
(( in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3".    ))
  2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale (a)
la  parola:  "Quando"  e'  sostituita  dalle  seguenti: "Salvo quanto
previsto dall'articolo 275 comma 3, quando".
_______
             (a) Si trascrive il testo vigente degli articoli  275  e
          299 del codice di procedura penale:
             "Art.  275  (come  modificato  dall'art.  5  del D.L. 13
          maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  12  luglio  1991, n.   203, e dal presente articolo)
          (Criteri di scelta delle misure).   - 1.  Nel  disporre  le
          misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di
          ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze
          cautelari da soddisfare nel caso concreto.
             2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del
          fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
             3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta
          soltanto  quando  ogni  altra  misura  risulti  inadeguata.
          Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
          delitti di cui agli articoli 285, 286, 416- bis e  422  del
          codice  penale,  a quelli, consumati o tentati, di cui agli
          articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma,  e  630
          dello  stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni previste dal predetto art. 416-  bis  ovvero  al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di
          terrorismo o di eversione  dell'ordinamento  costituzionale
          per  i  quali  la legge stabilisce la pena della reclusione
          non inferiore nel minimo a cinque  anni  o  nel  massimo  a
          dieci  anni  ovvero  ai  delitti di illegale fabbricazione,
          introduzione  nello  Stato,  messa  in  vendita,  cessione,
          detenzione  e  porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
          di armi da guerra  o  tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di
          esplosivi,  di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
          da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma  terzo,
          della  legge  18  aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di
          cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi  aggravate
          ai  sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi  stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e'
          applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
          acquisiti  elementi  dai  quali  risulti che non sussistono
          esigenze cautelari.
          4. Non  puo'  essere  disposta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          incinta   o   che   allatta  la  propria  prole  o  che  ha
          oltrepassato l'eta' di settanta anni,  ovvero  una  persona
          che  si trova in condizioni di salute particolarmente gravi
          che   non   consentono  le  cure  necessarie  in  stato  di
          detenzione.
            5. Non puo' essere  disposta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un
          programma  terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di   una
          struttura  autorizzata, e l'interruzione del programma puo'
          pregiudicare la  disintossicazione  dell'imputato.  Con  lo
          stesso  provvedimento,  o  con altro successivo, il giudice
          stabilisce i  controlli  necessari  per  accertare  che  il
          tossicodipendente    o   l'alcooldipendente   prosegua   il
          programma di recupero. Le disposizioni del  presente  comma
          non  si  applicano  nel  caso in cui si procede per uno dei
          delitti previsti dal comma 3".
             "Art. 299 (come modificato dall'art. 14  del  D.Lgs.  14
          gennaio  1991,  n.  12,  e dal presente articolo) (Revoca e
          sostituzione delle misure). -
          1. Le misure coercitive e interdittive sono  immediatamente
          revocate   quando   risultano  mancanti,  anche  per  fatti
          sopravvenuti,  le  condizioni  di  applicabilita'  previste
          dall'art.  273  o  dalle disposizioni relative alle singole
          misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
             2. Salvo quanto previsto dall'art. 275 comma  3,  quando
          le  esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura
          applicata non appare  piu'  proporzionata  all'entita'  del
          fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
          il  giudice  sostituisce  la misura con un'altra meno grave
          ovvero  ne  dispone  l'applicazione  con   modalita'   meno
          gravose.
             3.  Il  pubblico  ministero  e  l'imputato richiedono la
          revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il  quale
          provvede  con  ordinanza  entro  cinque giorni dal deposito
          della richiesta.  Il  giudice  provvede  anche  di  ufficio
          quando  assume  l'interrogatorio  della persona in stato di
          custodia cautelare o quando e' richiesto della proroga  del
          termine  per  le  indagini preliminari o dell'assunzione di
          incidente  probatorio  ovvero  quando  procede  all'udienza
          preliminare o al giudizio.
          3-bis.  Il  giudice,  prima  di  provvedere  in ordine alla
          revoca  o  alla  sostituzione  delle  misure  coercitive  e
          interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
          sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
          il  pubblico  ministero  non  esprime il proprio parere, il
          giudice procede.
             4.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  276,  quando  le
          esigenze  cautelari  risultano  aggravate,  il  giudice, su
          richiesta del pubblico  ministero,  sostituisce  la  misura
          applicata   con  un'altra  piu'  grave  ovvero  ne  dispone
          l'applicazione con modalita' piu' gravose.
          4-bis. Dopo la  chiusura  delle  indagini  preliminari,  se
          l'imputato  chiede la revoca o la sostituzione della misura
          con  altra  meno  grave  ovvero  la  sua  applicazione  con
          modalita'  meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
          presentata  in  udienza,  ne  da' comunicazione al pubblico
          ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula  le
          proprie richieste.
          4-ter.  In  ogni stato e grado del procedimento, quando non
          e' in grado di decidere allo stato degli atti,  il  giudice
          dispone,  anche di ufficio e senza formalita', accertamenti
          sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualita'
          personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti  al
          piu'  presto  e comunque entro quindici giorni da quello in
          cui la richiesta e'  pervenuta  al  giudice.  Durante  tale
          periodo e' sospeso il termine previsto dal comma 3".
                              _________
 
                               A P P E N D I C E
 
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della
          legge di conversione:
             "Art.   2.   -   1.   All'articolo   194,    comma    1,
          dell'ordinamento  giudiziario,  approvato con regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12,  come  sostituito  dall'articolo  2
          della  legge  16  ottobre  1991,  n. 321, sono soppresse le
          parole: 'od accettata'.
             Art. 3. - 1. L'articolo 3 della legge 16  ottobre  1991,
          n. 321, e' sostituito dal seguente:
             'Art. 3. - 1. Il Consiglio superiore della magistratura,
          sentito  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  individua
          annualmente  le  sedi  non  richieste  tra  quelle  rimaste
          vacanti  per  difetto  di  aspiranti  dopo  due  successive
          pubblicazioni   disposte   a   norma   dell'articolo    192
          dell'ordinamento  giudiziario,  approvato con regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12.
              2. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  il  Consiglio
          superiore  della magistratura pubblica un elenco delle sedi
          non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente
          la copertura.
              3. I magistrati che sono destinati  a  domanda  ad  una
          delle  sedi  comprese  nell'elenco  di cui al comma 2 hanno
          diritto, alla scadenza del termine  indicato  dall'articolo
          194  del  citato  ordinamento  giudiziario, come sostituito
          dall'articolo 2 della presente legge, ad essere  trasferiti
          od  assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento
          di uffici  direttivi  e  di  funzioni  di  grado  superiore
          rispetto  a quelle in precedenza esercitate, con precedenza
          rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle  vacanze
          disponibili.
              4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  3  si applica
          altresi' agli uditori  giudiziari  che,  assegnati  a  sedi
          comprese  nell'elenco  di  cui  al  comma  2,  vi  prestano
          servizio per almeno quattro anni'.
             Art. 4. - 1. L'articolo 4 della legge 16  ottobre  1991,
          n. 321, e' sostituito dal seguente:
             'Art.  4.  -  1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle
          sedi  non   richieste,   il   Consiglio   superiore   della
          magistratura   delibera   sulle   domande  di  tramutamento
          eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende  l'esame
          di  tutte  le  altre  e, nel termine di trenta giorni dalla
          predetta  pubblicazione,  provvede   alle   coperture   con
          trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni
          di  organico  identiche  a  quelle  concernenti  i posti da
          ricoprire. I  magistrati  da  trasferire  sono  individuati
          secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere
          trasferiti  magistrati  in servizio presso uffici in cui si
          determinerebbero  vacanze  superiori  al   20   per   cento
          dell'organico  o  che vi abbiano assunto effettivo servizio
          da meno di due anni, ne' quelli  in  servizio  presso  sedi
          comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.
              2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per
          eccesso  o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia
          superiore o inferiore allo 0,5; se lo  scarto  decimale  e'
          pari allo 0,5 l'arrotondamentoavviene per difetto.
              3.  Le  condizioni  per  il  trasferimento  di  ufficio
          debbono sussistere alla data di  pubblicazione  dell'elenco
          delle sedi non richieste.
              4.   Il   trasferimento  di  ufficio  si  realizza  con
          magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel
          quale sono compresi i posti da coprire e, se  cio'  non  e'
          possibile, nei distretti limitrofi.
              5.  Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi viene
          dapprima preso in considerazione il distretto per il  quale
          e'  minore  la  distanza chilometrica ferroviaria, e se del
          caso marittima, con il capoluogo del  distretto  presso  il
          quale  il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente
          si considera piu' vicino il distretto il cui  capoluogo  ha
          la  distranza  chilometrica  ferroviaria,  e  se  del  caso
          marittima, piu' breve rispetto al capoluogo  del  distretto
          in cui e' compreso l'ufficio da coprire.
              6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui
          operare i trasferimenti e' individuato con riferimento alla
          minore  percentuale di scopertura dell'organico; in caso di
          pari percentuale, il trasferimento e' operato  dall'ufficio
          con  organico piu' ampio.  Nell'ambito dello stesso ufficio
          e' trasferito il magistrato con minore anzianita' nel ruolo
          e che abbia  un'anzianita'  di  servizio  non  inferiore  a
          cinque anni dalla nomina.
              7.  Se  in  uno stesso distretto vi sono piu' uffici da
          coprire  a  norma  del  comma  1,  si  tiene  conto   delle
          indicazioni  di  gradimento  esperesse  secondo l'ordine di
          collocamento nel  ruolo  di  anzianita'.    In  difetto  di
          indicazioni   il  magistrato  con  maggiore  anzianita'  e'
          destinato all'ufficio con organico piu' ampio.
              8.  Ai  magistrati  assegnati  a  norma  del   presente
          articolo  si  applica  la  disposizione  di  cui al comma 3
          dell'articolo 3.
              9. Sono abrogati i commi quarto e quinto  dell'articolo
          4  della  legge  25  luglio  1966,  n. 570, come modificato
          dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27'.
             Art.  5.  -  1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre
          1991, n.  321, sono inseriti i seguenti:
             'Art. 4-bis. - 1. I magistrati  trasferiti  d'ufficio  a
          norma  della  presente  legge non possono essere nuovamente
          trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi  otto
          anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio
          e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni
          dal   giorno   in  cui  hanno  assunto  effettivo  possesso
          dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi  motivi
          di salute.
             Art.  4-ter.  - 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9- bis
          del decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  273,  come
          modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.
              2.  L'ultimo  periodo  del comma 1 dell'articolo 9- ter
          del decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  273,  come
          modificato  dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12,
          e' sostituito dal seguente:,, per il distretto di  Cagliari
          si  considerano  limitrofi i distretti di Firenze, Genova e
          Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro
          e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio  Calabria
          anche quello di Messina,, '".
             Si   trascrive   il   testo   ovvero   il  titolo  delle
          disposizioni soprarichiamate o modificate:
             - L'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
          R.D. n.  12/1941, come sostituito dall'art. 2  della  legge
          n.  321/1991,  poi  modificato  dall'art.  2 della legge di
          conversione del presente decreto, e' cosi' formulato:
             "Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il  magistrato
          destinato,   per   trasferimento   o  per  conferimento  di
          funzioni, ad una sede  da  lui  chiesta,  non  puo'  essere
          trasferito  ad  altre  sedi  o  assegnato ad altre funzioni
          prima  di  quattro  anni  dal  giorno  in  cui  ha  assunto
          effettivo  possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi
          motivi di salute  ovvero  gravi  ragioni  di  servizio.  Il
          termine  e' ridotto a due anni per la prima assegnazione di
          sede degli uditori giudiziari".
             -  Il  testo  dell'art.  192  del  medesimo  ordinamento
          giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, e' il seguente:
             "Art.  192  (Assegnazione  delle sedi per tramutamento).
          L'assegnazione delle  sedi  per  tramutamento  e'  disposta
          secondo le norme seguenti:
             La   vacanza  di  sedi  giudiziarie  e'  annunciata  nel
          Bollettino ufficiale del Ministero di grazia  e  giustizia.
          L'annuncio  puo', peraltro, essere omesso per necessita' di
          servizio.
             Le domande di tramutamento ad altra  sede  sono  dirette
          per  via  gerarchica  al  Ministro  di grazia e giustizia e
          possono   essere   presentate   in    qualunque    momento,
          indipendentemente    dall'attualita'    della   vacanza   o
          dall'annuncio di questa nel  Bollettino  ufficiale.    Esse
          conservano validita' fino a quando non sono, con successiva
          dichiarazione o con altra domanda, revocate.
             All'assegnazione  di  ciascuna  sede  si procede in base
          alle domande.  La scelta tra gli  aspiranti  e'  fatta  dal
          Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
          al  suo  stato  di  famiglia  e  di  salute,  al  merito ed
          all'anzianita'.
             Sono  titoli  di  preferenza,  a  parita'  delle   altre
          condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.
             Non  sono  ammesse domande di tramutamento con passaggio
          dalle funzioni  giudicanti  alle  requirenti  o  viceversa,
          salvo  che  per  tale passaggio esista il parere favorevole
          del Consiglio superiore della magistratura.
             Se  la  vacanza  e'  stata  annunciata  nel   Bollettino
          ufficiale,  i  magistrati  che  aspirano  alla sede vacante
          debbono fare domanda di  tramutamento,  ove  non  l'abbiano
          presentata   precedentemente,   entro  dieci  giorni  dalla
          pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
          tiene conto della domanda".
             - La legge n. 321/1991  reca:  "Interventi  straordinari
          per  la  funzionalita'  degli  uffici  giudiziari  e per il
          personale dell'Amministrazione della giustizia".
             - I commi quarto e quinto dell'art.  4  della  legge  n.
          570/1966  (Disposizioni  sulla nomina a magistrato di corte
          d'appello), aggiunti dall''art. 4 della legge  n.  27/1981,
          cosi' recitavano:
             "Alla  copertura  dei  posti  di cui al comma precedente
          (posti di magistrato di corte di  appello  rimasti  vacanti
          per  difetto  di  aspiranti,  n.d.r.)  si  provvede  con  i
          magistrati in servizio nel distretto in cui e' compreso  il
          posto  vacante  e,  qualora  cio'  non  sia  possibile, con
          magistrati in servizio nei distretti limitrofi.
             Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi  i
          distretti  di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per
          il distretto di Messina anche quello di Catanzaro".
             - L'art. 9 delle norme di attuazione, di coordinamento e
          transitorie del decreto del Presidente della Repubblica  22
          settembre  1988,  n.  449,  recante norme per l'adeguamento
          dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed  a
          quello  a  carico  degli  imputati minorenni, approvate con
          D.Lgs. n. 273/1989, come sostituito dall'art. 54 del  D.Lgs
          n. 12/1991, era cosi' formulato:
             "Art.  9.  -  1.  Per i tre anni successivi alla data di
          entrata in  vigore  del  codice  di  procedura  penale,  il
          Consiglio   superiore   della  magistratura  provvede  alla
          copertura prioritaria dei posti  di  sostituto  procuratore
          della  Repubblica  presso  i  tribunali e presso le preture
          circondariali non appena si rendono vacanti.
             2. Entro il 15 febbraio  1991,  il  Consiglio  superiore
          della  magistratura  provvede alla individuazione dei posti
          vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso  i
          tribunali  e presso le preture circondariali ed entro il 28
          febbraio 1991  la  vacanza  e'  annunciata  nel  Bollettino
          ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
             3.  Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti
          e i conferimenti di  funzioni  concernenti  gli  uffici  di
          procura  della  Repubblica  presso le preture sono disposti
          anche prima del termine stabilito dall'art. 194  del  regio
          decreto  30  gennaio  1941, n. 12, in assenza di domande di
          magistrati che abbiano compiuto  due  anni  dall'assunzione
          dell'effettivo  possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che
          il magistrato richiedente non presti  servizio  presso  una
          procura della Repubblica.
             4.  I  magistrati  che,  per  effetto  dei trasferimenti
          disposti all'esito delle procedure previste dal comma  2  e
          di  quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi
          alla data di entrata in  vigore  del  codice  di  procedura
          penale,  siano destinati in prima assegnazione o su domanda
          alle procure della Repubblica presso i tribunali  o  presso
          le  preture  circondariali non possono essere trasferiti ad
          altro ufficio prima di tre anni dal  giorno  in  cui  hanno
          avuto  effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano
          specifici motivi di salute.".
             - L'art. 9-  bis  delle  medesime  norme  approvate  con
          D.Lgs.    n.  273/1989, aggiunto dall'art. 55 del D.Lgs. n.
          12/1991, era cosi' formulato:
             "Art. 9-bis. - 1.  Alla  copertura  dei  posti  indicati
          nell'art.  9  comma  2,  rimasti  vacanti  per  difetto  di
          aspiranti,  il  Consiglio  superiore   della   magistratura
          provvede  mediante  trasferimento  di ufficio di magistrati
          che  prestino  servizio,  nel  distretto  nel  quale   sono
          compresi  i  posti vacanti, in uffici diversi dalle procure
          della Repubblica presso i tribunali  e  presso  le  preture
          circondariali  e  che,  alla  data  di  pubblicazione della
          vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia  e
          giustizia,  abbiano  da  almeno  due anni assunto effettivo
          possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano  ancora
          compiuto  il  periodo  minimo  previsto  dalla legge per la
          nomina a magistrato di corte di appello.  Il  trasferimento
          e'  operato  partendo  dal piu' giovane secondo l'ordine di
          collocamento nel ruolo di anzianita'.
             2. Se nel distretto mancano magistrati in  possesso  dei
          requisiti  predetti,  si  provvede, allo stesso modo, con i
          magistrati in servizio nei distretti  limitrofi,  iniziando
          da  quello  piu' vicino a norma dell'articolo 1 del decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Per  il  distretto  di
          Cagliari  si  considerano limitrofi i distretti di Firenze,
          Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina
          anche quello di Reggio Calabria.
             3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e  2  si
          applica la disposizione dell'art. 9, comma 4".
             -  Si  trascrive  il testo dell'art. 9- ter delle citate
          norme approvate con D.Lgs. n. 273/1989, aggiunto  dall'art.
          55  del  D.Lgs.    n.  12/1991, come modificato dall'art. 5
          della legge di conversione del presente decreto:
             "Art. 9- ter. - 1. Salvo il  ricorso  alle  applicazioni
          previste  dall'art.  110 del regio decreto 30 gennaio 1941,
          n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 21  febbraio
          1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata
          in  vigore  del  codice  di procedura penale possono essere
          applicati alle procure della Repubblica presso  le  preture
          circondariali  magistrati, aventi qualifica non inferiore a
          magistrato di tribunale,  in  servizio  presso  le  preture
          circondariali  del  distretto o di distretti limitrofi. Per
          il  distretto  di  Cagliari  si  considerano  limitrofi   i
          distretti  di  Firenze,  Genova e Roma, per il distretto di
          Messina anche quelli di Catanzaro e di  Reggio  Calabria  e
          per  il  distretto  di  Reggio  Calabria  anche  quello  di
          Messina.
             2. L'applicazione e' disposta  dal  Consiglio  superiore
          della  magistratura  su  richiesta motivata del Ministro di
          grazia e giustizia o del procuratore generale  della  corte
          di  appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il
          magistrato deve essere applicato e  sentito  il  presidente
          della  corte  di appello nel cui distretto il magistrato da
          applicare esercita le funzioni.
             3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno
          e non e' immediatamente rinnovabile. Non  e'  richiesto  il
          consenso del magistrato da applicare.".