AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163". Il D.L. n. 163/1991, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 178 del 31 luglio 1991) recava norme sui trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto ed a sanare gli effetti del D.L. n. 163/1991 (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3, 4 e 5) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari 1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale (a), gia' modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure" sono soppresse. 1-bis. (( Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di )) (( procedura penale (a) e' sostituito dal seguente: )) (( "4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, )) (( salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale )) (( rilevanza, quando imputata e' un persona incinta o che allatta )) (( la propria prole o che ha oltrepassato l'eta' di settanta anni, )) (( ovvero una persona che si trova in condizioni di salute )) (( particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in )) (( stato di detenzione". )) 1-ter. (( Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di )) (( procedura penale (a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: )) (( "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso )) (( in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3". )) 2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale (a) la parola: "Quando" e' sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando". _______ (a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 275 e 299 del codice di procedura penale: "Art. 275 (come modificato dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo) (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416- bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'eta' di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione. 5. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3". "Art. 299 (come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e dal presente articolo) (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 275 comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose. 3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando e' richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio. 3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede. 4. Fermo quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' piu' gravose. 4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. 4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalita', accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualita' personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta al giudice. Durante tale periodo e' sospeso il termine previsto dal comma 3". _________ A P P E N D I C E Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge di conversione: "Art. 2. - 1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono soppresse le parole: 'od accettata'. Art. 3. - 1. L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e' sostituito dal seguente: 'Art. 3. - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura. 3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni'. Art. 4. - 1. L'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e' sostituito dal seguente: 'Art. 4. - 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, ne' quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3. 2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamentoavviene per difetto. 3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste. 4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se cio' non e' possibile, nei distretti limitrofi. 5. Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale e' minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera piu' vicino il distretto il cui capoluogo ha la distranza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, piu' breve rispetto al capoluogo del distretto in cui e' compreso l'ufficio da coprire. 6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento e' operato dall'ufficio con organico piu' ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio e' trasferito il magistrato con minore anzianita' nel ruolo e che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina. 7. Se in uno stesso distretto vi sono piu' uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento esperesse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianita' e' destinato all'ufficio con organico piu' ampio. 8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3. 9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27'. Art. 5. - 1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti: 'Art. 4-bis. - 1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute. Art. 4-ter. - 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12. 2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9- ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, e' sostituito dal seguente:,, per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina,, '". Si trascrive il testo ovvero il titolo delle disposizioni soprarichiamate o modificate: - L'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 321/1991, poi modificato dall'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, e' cosi' formulato: "Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine e' ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari". - Il testo dell'art. 192 del medesimo ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, e' il seguente: "Art. 192 (Assegnazione delle sedi per tramutamento). L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di servizio. Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualita' della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino ufficiale. Esse conservano validita' fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate. All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianita'. Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148. Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Se la vacanza e' stata annunciata nel Bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda". - La legge n. 321/1991 reca: "Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia". - I commi quarto e quinto dell'art. 4 della legge n. 570/1966 (Disposizioni sulla nomina a magistrato di corte d'appello), aggiunti dall''art. 4 della legge n. 27/1981, cosi' recitavano: "Alla copertura dei posti di cui al comma precedente (posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, n.d.r.) si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui e' compreso il posto vacante e, qualora cio' non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro". - L'art. 9 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 273/1989, come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs n. 12/1991, era cosi' formulato: "Art. 9. - 1. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura prioritaria dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali non appena si rendono vacanti. 2. Entro il 15 febbraio 1991, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla individuazione dei posti vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali ed entro il 28 febbraio 1991 la vacanza e' annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. 3. Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso le preture sono disposti anche prima del termine stabilito dall'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall'assunzione dell'effettivo possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che il magistrato richiedente non presti servizio presso una procura della Repubblica. 4. I magistrati che, per effetto dei trasferimenti disposti all'esito delle procedure previste dal comma 2 e di quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, siano destinati in prima assegnazione o su domanda alle procure della Repubblica presso i tribunali o presso le preture circondariali non possono essere trasferiti ad altro ufficio prima di tre anni dal giorno in cui hanno avuto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici motivi di salute.". - L'art. 9- bis delle medesime norme approvate con D.Lgs. n. 273/1989, aggiunto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 12/1991, era cosi' formulato: "Art. 9-bis. - 1. Alla copertura dei posti indicati nell'art. 9 comma 2, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati che prestino servizio, nel distretto nel quale sono compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali e che, alla data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento e' operato partendo dal piu' giovane secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. 2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i magistrati in servizio nei distretti limitrofi, iniziando da quello piu' vicino a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria. 3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si applica la disposizione dell'art. 9, comma 4". - Si trascrive il testo dell'art. 9- ter delle citate norme approvate con D.Lgs. n. 273/1989, aggiunto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 12/1991, come modificato dall'art. 5 della legge di conversione del presente decreto: "Art. 9- ter. - 1. Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina. 2. L'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni. 3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e non e' immediatamente rinnovabile. Non e' richiesto il consenso del magistrato da applicare.".