IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 13 giugno 1991 e le successive integrazioni e modificazioni in data 27 giugno e 23 settembre 1991 presentate dalla societa' Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Vista la lettera n. 124511 del 30 settembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla societa' Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste: 1) tariffa 40RV: capitalizzazione a premio unico ricorrente, comprese le condizioni di applicazione; 2) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla precedente tariffa 40RV; 3) tassi di frazionamento da applicare alla predetta tariffa 40RV; 4) tassi di opzione del capitale garantito alla scadenza contrattuale per le garanzie di capitale certo a premio unico o a premio unico ricorrente in rendita vitalizia immediata, in rendita vitalizia temporanea e in rendita certa; 5) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 4). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 1991 Il Ministro: BODRATO