IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti propri decreti ministeriali 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', concernenti le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622/CEE; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 962/91 emessa in data 27 agosto 1991, con la quale l'indicato organo giurisdizionale nel sospendere il giudizio di appello proposto dall'amministrazione per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 742/91, per deferire le questioni di interpretazione della citata direttiva alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ha nel contempo disposto che sulle unita' di condizionamento dei prodotti diversi dalle sigarette l'avvertenza generale debba essere apposta senza alcun vincolo di un determinato rapporto con le dimensioni della confezione; Ritenuto di dover dare esecuzione alla citata ordinanza, in attesa del giudizio della Corte di giustizia delle Comunita' europee; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1990, come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 luglio 1991 le parole "che dovra' coprire almeno il 4% della faccia stessa" sono sostituite dalle parole "che, per le sigarette, dovra' coprire almeno il 4% della faccia stessa". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 1991 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro della sanita' DE LORENZO Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1991 Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 172