IL PRESIDENTE
  Visto  l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito
nella legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state  conferite
le  competenze  relative  alle  attivita'  necessarie per la concreta
realizzazione delle opere previste dall'art. 2 del  decreto-legge  1›
febbraio  1988, n. 19 convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo
1988, n. 99,  aventi  la  necessaria  copertura  finanziaria  e  gia'
affidate  in  appalto o per le quali siano state avviate le procedure
di gara;
  Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 1988, n. 99;
  Vista l'ordinanza n. 41/91 del 26 marzo  1991  con  la  quale  sono
state  adottate  immediate  misure  di  coordinamento per l'esercizio
delle competenze medesime;
  Vista l'ordinanza n. 63/91 del 23 aprile 1991 con la quale e' stato
prorogato di cinque mesi l'affidamento in concessione  alla  societa'
Italispaca  e  sono state impartite disposizioni mirate a snellire le
procedure attuative dei lavori;
  Vista l'ordinanza n. 90/91 dell'11 giugno 1991 con  la  quale  sono
state confermate le precedenti ordinanze;
  Ritenuto  che  le  competenze di cui all'art. 9 del citato decreto-
legge 3 maggio 1991, n. 142, sono  esercitabili  per  un  triennio  a
decorrere  dal  2  febbraio  1991  e  che,  con uguale decorrenza, si
determina il subentro  del  presidente  della  regione  siciliana  al
Presidente  del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti a quella
data;
  Ravvisata  la   necessita',   in   relazione   alle   esigenze   di
completamento  degli interventi, di evitare allo stato ogni soluzione
di continuita', nelle more di una nuova configurazione  organizzativa
nell'ambito dell'amministrazione regionale;
  Ritenuta  altresi'  l'opportunita' di realizzare i collegamenti con
l'organizzazione amministrativa e tecnica della regione,  nonche'  di
completare  la  ricognizione  dello  stato dei procedimenti, anche al
fine di consentire le determinazioni conseguenziali;
  Considerato che per  conseguire  le  finalita'  suddette  e'  utile
prorogare  l'affidamento in concessione alla societa' Italispaca sino
all'integrale  subentro  delle  strutture  organiche  della   regione
siciliana;
  Considerato  che  con  l'ordinanza n. 41/9/1 del 26 marzo 1991 sono
state prorogate  al  31  dicembre  1991  le  competenze  dell'Ufficio
speciale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri costituito con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto
1988;
  Considerato   infine  che  per  consentire  la  predetta,  graduale
acquisizione    delle     competenze     agli     organi     ordinari
dell'amministrazione  e'  opportuno  indicare  adeguati meccanismi di
collegamento;
  Avvalendosi dei poteri di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto-
legge  1› febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988,
n. 99;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dall'8 settembre 1991 l'affidamento in concessione alla
S.p.a. Italispaca, gia' prorogato di mesi cinque con  l'ordinanza  n.
63/91  del  23 aprile 1991, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
1991 entro gli stessi limiti, patti e condizioni di  cui  all'art.  1
della citata ordinanza.