IL PRESIDENTE Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite le competenze relative alle attivita' necessarie per la concreta realizzazione delle opere previste dall'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19 convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e gia' affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 1988, n. 99; Vista l'ordinanza n. 41/91 del 26 marzo 1991 con la quale sono state adottate immediate misure di coordinamento per l'esercizio delle competenze medesime; Vista l'ordinanza n. 63/91 del 23 aprile 1991 con la quale e' stato prorogato di cinque mesi l'affidamento in concessione alla societa' Italispaca e sono state impartite disposizioni mirate a snellire le procedure attuative dei lavori; Vista l'ordinanza n. 90/91 dell'11 giugno 1991 con la quale sono state confermate le precedenti ordinanze; Ritenuto che le competenze di cui all'art. 9 del citato decreto- legge 3 maggio 1991, n. 142, sono esercitabili per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991 e che, con uguale decorrenza, si determina il subentro del presidente della regione siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti a quella data; Ravvisata la necessita', in relazione alle esigenze di completamento degli interventi, di evitare allo stato ogni soluzione di continuita', nelle more di una nuova configurazione organizzativa nell'ambito dell'amministrazione regionale; Ritenuta altresi' l'opportunita' di realizzare i collegamenti con l'organizzazione amministrativa e tecnica della regione, nonche' di completare la ricognizione dello stato dei procedimenti, anche al fine di consentire le determinazioni conseguenziali; Considerato che per conseguire le finalita' suddette e' utile prorogare l'affidamento in concessione alla societa' Italispaca sino all'integrale subentro delle strutture organiche della regione siciliana; Considerato che con l'ordinanza n. 41/9/1 del 26 marzo 1991 sono state prorogate al 31 dicembre 1991 le competenze dell'Ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1988; Considerato infine che per consentire la predetta, graduale acquisizione delle competenze agli organi ordinari dell'amministrazione e' opportuno indicare adeguati meccanismi di collegamento; Avvalendosi dei poteri di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto- legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Dispone: Art. 1. A decorrere dall'8 settembre 1991 l'affidamento in concessione alla S.p.a. Italispaca, gia' prorogato di mesi cinque con l'ordinanza n. 63/91 del 23 aprile 1991, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 entro gli stessi limiti, patti e condizioni di cui all'art. 1 della citata ordinanza.