Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro Alla Direzione generale aa.gg. e personale - Divisione VII All'Ispettorato medico centrale del lavoro Alle regioni - Assessorati alla sanita' Alle province autonome di Trento e Bolzano Al Ministero della sanita' - Gabinetto Al Ministero della marina mercantile - Gabinetto All'ENEA/DISP Al C.N.R. All'Istituto superiore di sanita' All'ISPESL All'A.N.P.E.Q. All'Associazione italiana radioprotezione medica Alla Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica Alla Confederazione generale industria italiana Alla Federazione nazionale ordine medici A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, concernenti le modalita' di applicazione del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 449, questo Ministero, sentito anche l'Ispettorato medico centrale del lavoro, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nel decreto suddetto. Art. 1. La previsione di cui al comma 2 dell'art. 1, di determinazione di un luogo di conservazione dei documenti relativi alla sorveglianza fisica e medica piu' idoneo di quello prescelto dal datore di lavoro, puo' trovare applicazione solo nel caso in cui la disponibilita' del documento stesso non si possa avere nelle 48 ore immediatamente suc- cessive alla richiesta dell'ispettore del lavoro incaricato della vigilanza, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 14, comma 3.