Agli   ispettorati   regionali   e
                                  provinciali del
                                    lavoro
                                  Alla Direzione  generale  aa.gg.  e
                                  personale - Divisione VII
                                  All'Ispettorato medico centrale del
                                  lavoro
                                  Alle  regioni  -  Assessorati  alla
                                  sanita'
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto
                                  Al    Ministero    della     marina
                                  mercantile - Gabinetto
                                  All'ENEA/DISP
                                  Al C.N.R.
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  All'ISPESL
                                   All'A.N.P.E.Q.
                                  All'Associazione           italiana
                                  radioprotezione medica
                                  Alla Federazione nazionale  collegi
                                  professionali  tecnici  sanitari di
                                  radiologia medica
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  industria italiana
                                  Alla  Federazione  nazionale ordine
                                  medici
  A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, concernenti le  modalita'
di  applicazione  del  decreto  ministeriale  13 luglio 1990, n. 449,
questo Ministero, sentito anche  l'Ispettorato  medico  centrale  del
lavoro,  ritiene  opportuno  fornire i seguenti chiarimenti in ordine
alle disposizioni contenute nel decreto suddetto.
Art. 1.
  La previsione di cui al comma 2 dell'art. 1, di  determinazione  di
un  luogo  di  conservazione dei documenti relativi alla sorveglianza
fisica e medica piu' idoneo di quello prescelto dal datore di lavoro,
puo' trovare applicazione solo nel caso in cui la disponibilita'  del
documento  stesso non si possa avere nelle 48 ore immediatamente suc-
cessive alla richiesta dell'ispettore  del  lavoro  incaricato  della
vigilanza, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 14, comma 3.