IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la  richiesta  n.  A/1/1-91  del  17 luglio 1991 dell'unita'
sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministero della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'unita'  sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste e' autorizzata
ad avvalersi delle facolta' di cui all'art. 25 della legge 4  gennaio
1968,  n.  15,  per  le  cartelle cliniche appartenenti alle seguenti
serie archivistiche:
   ospedali riuniti Maggiore e  di  S.  Maria  Maddalena  -  cartelle
cliniche dal 1› gennaio 1955 al 31 dicembre 1969;
   ente  ospedaliero  specializzato  regionale pneumologico "Santorio
Santorio" - cartelle cliniche prodotte dal  1›  gennaio  1958  al  31
dicembre 1971;
   ente  ospedaliero provinciale per lungodegenti "Ettore Gregoretti"
- cartelle cliniche dal 1› gennaio 1913 al 31 dicembre 1972;
   ente ospedaliero sanatorio neurologico provinciale "Giovanni  Sai"
- cartelle cliniche prodotte dal 1› gennaio 1935 al 31 dicembre 1972;
   centro  triestino  per  la  diagnosi e la cura dei tumori cartelle
cliniche prodotte dal 1› gennaio 1935 al 30 giugno 1981.
 Le modalita' di riproduzione  ed  i  procedimenti  tecnici  dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano
decorsi  centottanta  giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1991
                                               Il Ministro: ANDREOTTI