IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione; Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Vista la richiesta n. A/1/1-91 del 17 luglio 1991 dell'unita' sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste; Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta - non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974; Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Sentito il Ministero della sanita'; Decreta: Articolo unico L'unita' sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche appartenenti alle seguenti serie archivistiche: ospedali riuniti Maggiore e di S. Maria Maddalena - cartelle cliniche dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1969; ente ospedaliero specializzato regionale pneumologico "Santorio Santorio" - cartelle cliniche prodotte dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1971; ente ospedaliero provinciale per lungodegenti "Ettore Gregoretti" - cartelle cliniche dal 1 gennaio 1913 al 31 dicembre 1972; ente ospedaliero sanatorio neurologico provinciale "Giovanni Sai" - cartelle cliniche prodotte dal 1 gennaio 1935 al 31 dicembre 1972; centro triestino per la diagnosi e la cura dei tumori cartelle cliniche prodotte dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1981. Le modalita' di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti dopo che siano decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 1991 Il Ministro: ANDREOTTI