IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministero della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Preso atto della direttiva n. 285/ISTAT del 6 agosto 1990 inviata ai Ministeri ed alle aziende autonome dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si richiama in particolare l'esigenza che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione per motivi di chiarezza di competenze, di semplificazione di rapporti, di omogeneita' operativa; Delibera la DIRETTIVA N. 1 Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione. Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. L'ufficio di statistica e' organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative od amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di piu' funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovra' farsi espressa menzione della funzione statistica. 2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89 l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attivita' istituzionali. Le modalita' di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati. 4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, e' suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilita', della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica e' responsabile dei dati acquisiti, della puntualita' degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati. 5. Resta salva la facolta' di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi - avvalendosi del proprio ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attivita' statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovra' comunque darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornira' all'amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente riferira' al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffussione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni e' necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovra' vagliarne l'attendibilita'. 6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potra' aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilita', da parte dell'ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificita' dell'oggetto. Di tale affidamento dovra' essere data tempestiva comunicazione all'ISTAT. In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali. 7. Dei provvedimenti di istituzione o di riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovra' essere data immediata comunicazione all'ISTAT perche' possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89.