IL COMITATO DI INDIRIZZO
                           E COORDINAMENTO
                    DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
  Visti  gli  articoli  17  e  21 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
febbraio  1989  e  relative  circolari  del  Ministero della funzione
pubblica,  concernenti  il  coordinamento  delle  iniziative   e   la
pianificazione  degli  investimenti  in  materia di automazione nella
pubblica amministrazione;
  Preso atto della direttiva n. 285/ISTAT del 6 agosto  1990  inviata
ai  Ministeri  ed  alle  aziende  autonome dello Stato da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella  quale  si  richiama  in
particolare  l'esigenza  che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni
da sottoporre all'approvazione della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione
per  motivi  di  chiarezza  di  competenze,  di  semplificazione   di
rapporti, di omogeneita' operativa;
                             Delibera la
                           DIRETTIVA N. 1
Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico
   nazionale,  di  cui  all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89,
   loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
  1. L'ufficio di statistica e' organicamente  distinto  dagli  altri
uffici  dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari
esigenze   organizzative    od    amministrative    che    richiedano
l'attribuzione ad uno stesso ufficio di piu' funzioni, tra cui quella
statistica,  quest'ultima  deve  avere  carattere  preminente.  Nella
denominazione  dell'ufficio  dovra'  farsi  espressa  menzione  della
funzione statistica.
  2.  Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6
del decreto legislativo n. 322/89  l'ufficio  opera  in  collegamento
diretto con gli altri uffici del SISTAN.
  3.  Per  lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica
ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di  riservatezza  ai
sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/89, in
possesso  dell'amministrazione  di  appartenenza,  sia  ai fini degli
adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per  la
realizzazione  di  rilevazioni  che  l'amministrazione  stessa reputi
necessarie per l'espletamento delle proprie attivita'  istituzionali.
Le  modalita' di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio
di statistica e gli altri uffici interessati.
  4.  Qualora  per  l'attuazione  delle  rilevazioni   comprese   nel
Programma  statistico  nazionale,  l'ufficio  debba  avvalersi  della
collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione detentori
e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando  ad  esse
alcune  fasi  delle operazioni, e' suo compito impartire direttamente
ai suddetti uffici e strutture esterne  le  necessarie  istruzioni  e
disporre  gli  opportuni  controlli per la verifica della correttezza
metodologica,  dell'attendibilita', della completezza, della coerenza
dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture
esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico.  In
ogni caso l'ufficio di statistica e' responsabile dei dati acquisiti,
della  puntualita' degli adempimenti previsti e della correttezza dei
risultati.
  5. Resta salva la facolta' di ogni amministrazione di condurre  per
propri  scopi  conoscitivi  -  avvalendosi  del  proprio  ufficio  di
statistica  ed  attenendosi  ai   criteri   generali   sull'attivita'
statistica   fissati   dal  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica - rilevazioni non inserite nel Programma
statistico  nazionale.  Di  tali  iniziative  dovra'  comunque  darsi
comunicazione   all'ISTAT,   il  quale  fornira'  all'amministrazione
interessata  eventuali  indicazioni  di  carattere   tecnico.   Delle
suddette  iniziative il presidente riferira' al Comitato di indirizzo
e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffussione come
dati statistici dei prodotti  di  queste  rilevazioni  e'  necessario
l'assenso  del  responsabile  dell'ufficio  di  statistica che dovra'
vagliarne l'attendibilita'.
  6. L'affidamento da parte  dell'amministrazione  di  intere  e  non
semplicemente  di  singole  fasi di una rilevazione ad organizzazioni
esterne, potra' aver luogo solo  in  casi  del  tutto  eccezionali  e
nell'oggettiva  impossibilita',  da parte dell'ufficio di statistica,
di  provvedervi  nei  tempi  prefissati,  ovvero  in   considerazione
dell'assoluta  specificita'  dell'oggetto. Di tale affidamento dovra'
essere data tempestiva comunicazione  all'ISTAT.  In  nessun  caso  i
prodotti  di  rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come
dati statistici ufficiali.
  7.  Dei  provvedimenti  di  istituzione   o   di   riorganizzazione
dell'ufficio di statistica dovra' essere data immediata comunicazione
all'ISTAT  perche'  possa  esercitare  i  compiti di cui all'art. 15,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89.