IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del decreto- legislativo n. 322/89, le attivita' e le funzioni degli uffici di statistica dei comuni, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili; Visti gli articoli 10 e 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica di competenza statale; Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attivita' e delle funzioni degli uffici di statistica dei comuni, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione"; Delibera la DIRETTIVA N. 2 Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni. Art. 1. Assetto organizzativo 1. L'attivita' degli uffici di statistica dei comuni, quali componenti del SISTAN, e' svolta in modo unitario anche in quei comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90. Tale principio e' rispettato, altresi', con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89. 2. Gli uffici di statistica devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del comune. Tale autonomia funzionale e' realizzata costituendo l'ufficio stesso come settore a se' stante e ponendolo alle dirette dipendenze del sindaco al quale compete di sovraintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia statistica. La loro inclusione in aree di coordinamento puo' avvenire solo previo assenso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, i comuni possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.