IL COMITATO DI INDIRIZZO
                           E COORDINAMENTO
                    DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
  Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  concernenti  i  compiti del Comitato e le
materie oggetto  delle  direttive  e  degli  atti  di  indirizzo  del
Comitato stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
febbraio 1989  e  relative  circolari  del  Ministro  della  funzione
pubblica,   concernenti   il  coordinamento  delle  iniziative  e  la
pianificazione degli investimenti in  materia  di  automazione  nella
pubblica amministrazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3  comma  3,  del decreto-
legislativo n. 322/89, le attivita' e le  funzioni  degli  uffici  di
statistica dei comuni, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto
legislativo  citato,  sono  regolate dalla legge 16 novembre 1939, n.
1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;
  Visti gli articoli 10 e 38 della legge 8 giugno 1990, n.  142,  che
attribuiscono  al  sindaco,  quale ufficiale del Governo, l'esercizio
delle funzioni inerenti la gestione del  servizio  di  statistica  di
competenza statale;
  Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attivita'
e   delle   funzioni  degli  uffici  di  statistica  dei  comuni,  ad
integrazione delle disposizioni di  carattere  generale  emanate  dal
Comitato  con  la  direttiva  n.  1  del 15 ottobre 1991, concernente
"Disposizioni per gli uffici di  statistica  del  Sistema  statistico
nazionale,  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro
organizzazione e loro eventuale riorganizzazione";
                             Delibera la
                           DIRETTIVA N. 2
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
   statistica dei comuni.
                               Art. 1.
                        Assetto organizzativo
  1.  L'attivita'  degli  uffici  di  statistica  dei  comuni,  quali
componenti  del  SISTAN,  e'  svolta  in  modo unitario anche in quei
comuni ove si dia luogo al  decentramento  circoscrizionale  previsto
dall'art.  13  della  legge  n. 142/90. Tale principio e' rispettato,
altresi', con riferimento al servizio di statistica  che  i  predetti
uffici  svolgono  per  conto e nell'interesse dell'amministrazione di
appartenenza, secondo le  disposizioni  del  decreto  legislativo  n.
322/89.
  2.  Gli  uffici  di  statistica devono avere funzioni organicamente
distinte da quelle degli altri servizi  del  comune.  Tale  autonomia
funzionale  e' realizzata costituendo l'ufficio stesso come settore a
se' stante e ponendolo alle dirette dipendenze del sindaco  al  quale
compete  di  sovraintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi
in materia statistica. La loro inclusione in  aree  di  coordinamento
puo'  avvenire solo previo assenso da parte del Comitato di indirizzo
e coordinamento dell'informazione statistica.
  3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, i  comuni
possono   istituire   uffici  di  statistica  in  forma  associata  o
consortile, secondo le indicazioni che saranno  oggetto  di  apposito
provvedimento    del    Comitato   di   indirizzo   e   coordinamento
dell'informazione statistica.