IL COMITATO DI INDIRIZZO
                           E COORDINAMENTO
                    DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
  Visti  gli  articoli  3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, concernenti  i  compiti  del  Comitato  e  le
materie  oggetto  delle  direttive  e  degli  atti  di  indirizzo del
Comitato stesso;
  Considerato che l'art. 3, comma  4,  e  l'art.  10,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 322/89 attribuiscono agli uffici di statistica
delle   prefetture   particolari  funzioni  nell'ambito  del  Sistema
statistico nazionale;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  gli  aspetti   specifici   delle
attivita'  e  le  funzioni  degli  uffici di statistica del Ministero
dell'interno e delle prefetture, ad integrazione  delle  disposizioni
di  carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del
15  ottobre  1991  concernente  "Disposizioni  per  gli   uffici   di
statistica  del  Sistema  statistico nazionale, di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o  loro  eventuale
riorganizzazione";
                             Delibera la
                           DIRETTIVA N. 5
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
   statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture.
 1.   L'ufficio   di   statistica   costituito  presso  il  Ministero
dell'interno, a norma degli articoli 2, lettera b), e 3, primo comma,
del decreto legislativo n. 322/89, oltre ai normali compiti  previsti
dall'art.  6  del  suddetto  decreto, assicura il coordinamento delle
attivita' svolte, ai sensi della disposizione da ultimo citata, dagli
uffici  di  statistica  delle   prefetture,   in   quanto   strutture
periferiche dell'Amministrazione dell'interno.
  2.  Presso  ciascuna prefettura e' costituito, a norma dell'art. 3,
comma 4, del citato decreto legislativo, un ufficio di statistica che
assicura anche - fatte salve le competenze a  livello  regionale  del
Commissario  del  Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c),
della  legge  n.  400/88  -  il  coordinamento,  il  collegamento   e
l'interconnessione  a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche
preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come
individuate dall'ISTAT. Per  l'esercizio  di  tali  funzioni,  presso
l'ufficio di statistica delle prefetture, dovra' essere costituito un
gruppo  di  lavoro  permanente,  con compiti di consulenza e supporto
tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di  statistica  della
prefettura,  da rappresentanti dell'ISTAT, degli uffici di statistica
della provincia, della camera di commercio, del comune capoluogo.  Il
gruppo  di  lavoro potra', in relazione a specifiche esigenze, essere
opportunamente integrato dai  rappresentanti  delle  ulteriori  fonti
pubbliche di informazione esistenti in sede locale, nella persona del
responsabile dell'ufficio di statistica, laddove costituito.
  3.  Attraverso  l'azione  di coordinamento, l'ufficio di statistica
della  prefettura  dovra'  principalmente  assicurare  un'azione   di
armonizzazione,  di  stimolo e vigilanza per il corretto espletamento
dei  compiti  demandati  alle  fonti  informative  pubbliche   locali
nell'ambito del SISTAN.
  4.  Presso  gli  uffici  di  statistica  delle  prefetture, a norma
dell'art. 10, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  322/8/9,  sono
costituiti  uffici  di  collegamento  del SISTAN con il pubblico. Gli
enti e gli organismi facenti parte del SISTAN devono assicurare  agli
uffici   di   statistica  delle  prefetture  la  fornitura  dei  dati
statistici ufficiali  prodotti  a  livello  nazionale  e  locale.  Il
rilascio  dei  dati  avverra'  secondo  le  modalita'  stabilite  con
apposita direttiva.
   Roma, 15 ottobre 1991
                                                   Il presidente: REY