IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Considerato che l'art. 3, comma 4, e l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 attribuiscono agli uffici di statistica delle prefetture particolari funzioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale; Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici delle attivita' e le funzioni degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione"; Delibera la DIRETTIVA N. 5 Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture. 1. L'ufficio di statistica costituito presso il Ministero dell'interno, a norma degli articoli 2, lettera b), e 3, primo comma, del decreto legislativo n. 322/89, oltre ai normali compiti previsti dall'art. 6 del suddetto decreto, assicura il coordinamento delle attivita' svolte, ai sensi della disposizione da ultimo citata, dagli uffici di statistica delle prefetture, in quanto strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno. 2. Presso ciascuna prefettura e' costituito, a norma dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo, un ufficio di statistica che assicura anche - fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 400/88 - il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. Per l'esercizio di tali funzioni, presso l'ufficio di statistica delle prefetture, dovra' essere costituito un gruppo di lavoro permanente, con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura, da rappresentanti dell'ISTAT, degli uffici di statistica della provincia, della camera di commercio, del comune capoluogo. Il gruppo di lavoro potra', in relazione a specifiche esigenze, essere opportunamente integrato dai rappresentanti delle ulteriori fonti pubbliche di informazione esistenti in sede locale, nella persona del responsabile dell'ufficio di statistica, laddove costituito. 3. Attraverso l'azione di coordinamento, l'ufficio di statistica della prefettura dovra' principalmente assicurare un'azione di armonizzazione, di stimolo e vigilanza per il corretto espletamento dei compiti demandati alle fonti informative pubbliche locali nell'ambito del SISTAN. 4. Presso gli uffici di statistica delle prefetture, a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/8/9, sono costituiti uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico. Gli enti e gli organismi facenti parte del SISTAN devono assicurare agli uffici di statistica delle prefetture la fornitura dei dati statistici ufficiali prodotti a livello nazionale e locale. Il rilascio dei dati avverra' secondo le modalita' stabilite con apposita direttiva. Roma, 15 ottobre 1991 Il presidente: REY