A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni A tutte le comunita' montane A tutti i consorzi di enti locali Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Alla Corte dei conti: Ufficio controllo atti Ministero interno Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno Alla C.I.S.P.E.L. All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica (Paragrafo) 1. Disciplina finanziaria del diritto di cremazione. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nel prevedere la gratuita' del servizio di cremazione, ha disposto che il costo per la cremazione delle salme non indicate all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, e' rimborsato all'ente gestore dell'impianto dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza. La norma ha incaricato inoltre il Ministero dell'interno di determinare la tariffa del servizio di cremazione sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e la Confederazione italiana dei pubblici servizi degli enti locali (C.I.S.P.E.L.). Il decreto ministeriale e' stato emanato in data 8 febbraio 1988 (allegato 1) ed ha previsto tre tariffe provvisorie, da L. 400.000 a L. 680.000, in relazione alla dimensione degli impianti. La tariffa doveva diventare definitiva dopo l'acquisizione dei dati raccolti con apposito modello che era parte integrante del decreto. (Paragrafo) 2. Analisi dei modelli di rilevazione e mutamento del quadro normativo. Occorre notare che i modelli di rilevazione pervenuti sono riferiti solo a parte degli impianti di cremazione esistenti sul territorio. Le notizie, inoltre, appaiono incomplete e incoerenti nell'esposizione degli oneri sostenuti. I dati rilevati non hanno, pertanto, consentito l'emanazione del nuovo definitivo decreto di fissazione delle tariffe di cremazione. Nel frattempo e' intervenuto il mutamento del quadro normativo con l'approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Il capo XVI del citato decreto e' interamente dedicato alla cremazione ed e' composto di quattro articoli, dal 78 all'81. L'art. 78 definisce il luogo e le modalita' di costruzione del crematorio. Nei successivi tre articoli sono stabilite le modalita' di cremazione e il luogo dove porre le urne cinerarie. (Paragrafo) 3. Nuova rilevazione in materia di cremazione. Il mutamento del quadro normativo e il maggior ricorso alla cremazione consigliano la variazione delle tariffe definite in via provvisoria con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1988. Infatti il maggior ricorso alla cremazione ha determinato, ma soprattutto determinera' in futuro, sicuramente uno sfruttamento superiore all'attuale degli impianti e, quindi, la possibilita' di ripartire i costi fissi con maggiori ricavi per i gestori degli impianti di cremazione. E' probabile che sia possibile determinare tariffe di importo minore rispetto alle provvisorie con un vantaggio per tutti i comuni che usufruiscono degli impianti di cremazione di altri. Il cambiamento delle tariffe deve essere preceduto da una nuova rilevazione in quanto i dati in possesso sono, come gia' detto, inutilizzabili e ormai superati. La rilevazione e' effettuata in base a due modelli. Il primo (modello A) riguarda i comuni con impianto di cremazione nel territorio; il secondo (modello B) riguarda i comuni senza impianto di cremazione nel territorio. Il primo modello di rilevazione e' stato costruito in base alle esperienze derivanti dalla precedente versione. La rilevazione si riferisce al triennio 1988-90 per consentire una migliore definizione delle tariffe. E' costituito da tre parti di cui una riguarda i dati una tantum, l'altra espone i dati statistici periodici e la terza i dati gestionali. I dati una tantum riguardano le notizie generali sull'impianto di cremazione, le caratteristiche del forno, il tipo di gestione e la proprieta' dell'impianto. I dati statistici periodici si riferiscono alle notizie sul numero dei decessi, delle sepolture e delle cremazioni. I dati gestionali prevedono notizie finanziarie in ordine alle entrate e spese per cremazione nonche' al personale addetto all'impianto. La prima parte deve essere riferita al solo anno 1988 se l'impianto non e' stato modificato. La seconda e la terza parte vanno redatte per ciascuno dei tre anni 1988, 1989 e 1990. Il modello e' completato con apposite note per la compilazione. Il modello B e' costituito da due sole parti riguardanti le notizie statistiche e le notizie finanziarie. Va compilato per il solo anno 1990 e dai comuni senza impianto di cremazione nel territorio. (Paragrafo) 4. Adempimenti delle prefetture, dei commissariati del Governo e della presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta. 4.1. Le certificazioni debbono essere presentate improrogabilmente entro il termine del 30 aprile 1992 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione. Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dagli uffici destinatari e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 30 aprile 1992). 4.2. Tutte le prefetture e gli altri uffici sopraindicati sono invitati a voler provvedere agli adempimenti di cui ai seguenti punti. 4.2.1. Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso, anche a mezzo Videotel. 4.2.2. Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 30 maggio 1992 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale e per i servizi finanziari, una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente: a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite; b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 30 aprile 1992; c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto. La somma del punto b) e del punto c) deve essere uguale a quella del punto a); d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni di cui al punto a)). Con l'occasione si prega di voler specificare se il comune capoluogo abbia adempiuto. 4.2.3. Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario di accettazione apposto dagli uffici postali. 4.2.4. Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Via Cesare Balbo n. 39, piano III, entro il 30 giugno 1992. p. Il Ministro: MALPICA