A   tutte   le   amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                  A tutti i consorzi di enti locali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  delle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministro   per   gli   affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla Corte dei conti:
                                    Ufficio  controllo atti Ministero
                                  interno
                                    Sezione enti locali
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione  generale  della  finanza
                                  locale
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno - presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  Alla C.I.S.P.E.L.
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
(Paragrafo) 1. Disciplina finanziaria del diritto di cremazione.
  Il  comma  4 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  440,
nel  prevedere  la  gratuita' del servizio di cremazione, ha disposto
che il costo per la cremazione delle salme non indicate  all'art.  48
del  decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803,
eseguite  per  conto  di  comuni  sprovvisti  di  apposita  area,  e'
rimborsato  all'ente  gestore  dell'impianto  dai comuni nei quali le
persone avevano in vita la residenza.
  La  norma  ha  incaricato  inoltre  il  Ministero  dell'interno  di
determinare   la   tariffa   del   servizio   di  cremazione  sentite
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (A.N.C.I.)   e   la
Confederazione  italiana  dei  pubblici  servizi  degli  enti  locali
(C.I.S.P.E.L.).
  Il decreto ministeriale e' stato emanato in data  8  febbraio  1988
(allegato  1) ed ha previsto tre tariffe provvisorie, da L. 400.000 a
L. 680.000, in relazione alla dimensione degli impianti.
  La tariffa doveva diventare definitiva dopo l'acquisizione dei dati
raccolti con apposito modello che era parte integrante del decreto.
(Paragrafo) 2. Analisi dei modelli di  rilevazione  e  mutamento  del
quadro normativo.
  Occorre notare che i modelli di rilevazione pervenuti sono riferiti
solo a parte degli impianti di cremazione esistenti sul territorio.
  Le    notizie,    inoltre,   appaiono   incomplete   e   incoerenti
nell'esposizione degli oneri sostenuti.
  I dati rilevati non hanno, pertanto,  consentito  l'emanazione  del
nuovo definitivo decreto di fissazione delle tariffe di cremazione.
  Nel  frattempo e' intervenuto il mutamento del quadro normativo con
l'approvazione del nuovo regolamento di  polizia  mortuaria,  emanato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1990, n.
285.
  Il capo  XVI  del  citato  decreto  e'  interamente  dedicato  alla
cremazione  ed e' composto di quattro articoli, dal 78 all'81. L'art.
78 definisce il luogo e le modalita' di costruzione  del  crematorio.
Nei successivi tre articoli sono stabilite le modalita' di cremazione
e il luogo dove porre le urne cinerarie.
(Paragrafo) 3. Nuova rilevazione in materia di cremazione.
  Il  mutamento  del  quadro  normativo  e  il  maggior  ricorso alla
cremazione consigliano la variazione delle tariffe  definite  in  via
provvisoria con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1988.
  Infatti  il  maggior  ricorso  alla  cremazione  ha determinato, ma
soprattutto determinera'  in  futuro,  sicuramente  uno  sfruttamento
superiore  all'attuale  degli  impianti e, quindi, la possibilita' di
ripartire i costi fissi con  maggiori  ricavi  per  i  gestori  degli
impianti di cremazione.
  E'  probabile  che  sia  possibile  determinare  tariffe di importo
minore rispetto alle provvisorie con un vantaggio per tutti i  comuni
che usufruiscono degli impianti di cremazione di altri.
  Il  cambiamento  delle  tariffe  deve essere preceduto da una nuova
rilevazione in quanto i dati  in  possesso  sono,  come  gia'  detto,
inutilizzabili e ormai superati.
  La rilevazione e' effettuata in base a due modelli.
  Il  primo  (modello A) riguarda i comuni con impianto di cremazione
nel territorio; il  secondo  (modello  B)  riguarda  i  comuni  senza
impianto di cremazione nel territorio.
  Il  primo  modello  di  rilevazione e' stato costruito in base alle
esperienze derivanti dalla precedente  versione.  La  rilevazione  si
riferisce al triennio 1988-90 per consentire una migliore definizione
delle tariffe.
  E'  costituito  da tre parti di cui una riguarda i dati una tantum,
l'altra espone  i  dati  statistici  periodici  e  la  terza  i  dati
gestionali.
  I  dati  una tantum riguardano le notizie generali sull'impianto di
cremazione, le caratteristiche del forno, il tipo di  gestione  e  la
proprieta' dell'impianto.
  I  dati statistici periodici si riferiscono alle notizie sul numero
dei decessi, delle sepolture e delle cremazioni.
  I dati gestionali prevedono  notizie  finanziarie  in  ordine  alle
entrate   e   spese  per  cremazione  nonche'  al  personale  addetto
all'impianto.
  La prima parte deve essere riferita al solo anno 1988 se l'impianto
non e' stato modificato.
  La seconda e la terza parte vanno redatte per ciascuno dei tre anni
1988, 1989 e 1990.
  Il modello e' completato con apposite note per la compilazione.
  Il modello B e' costituito da due sole parti riguardanti le notizie
statistiche e le notizie finanziarie. Va compilato per il  solo  anno
1990 e dai comuni senza impianto di cremazione nel territorio.
(Paragrafo)  4.  Adempimenti  delle prefetture, dei commissariati del
Governo  e  della  presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle
d'Aosta.
  4.1.  Le certificazioni debbono essere presentate improrogabilmente
entro il termine del 30 aprile 1992 alle  prefetture  competenti  per
territorio,  ai  commissariati del Governo nelle province autonome di
Trento e Bolzano per gli  enti  delle  rispettive  province  ed  alla
presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di
quella regione.
  Sono  valide,  oltre  alle consegne manuali a mezzo corriere, anche
quelle postali comprovate dalla data della raccomandata  postale  con
avviso di ricevimento.
  Ai  fini  del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo
caso il bollo-datario apposto sulla  lettera  di  trasmissione  dagli
uffici  destinatari  e  nel  secondo  caso  il  bollo-datario apposto
dall'ufficio postale (entrambi anteriori  o  al  massimo  contestuali
alla data del 30 aprile 1992).
  4.2.  Tutte  le  prefetture  e  gli altri uffici sopraindicati sono
invitati a voler provvedere  agli  adempimenti  di  cui  ai  seguenti
punti.
  4.2.1.   Fornire   assicurazione   di   adempimento  alla  presente
circolare, non appena in possesso, anche a mezzo Videotel.
  4.2.2. Comunicare telegraficamente entro e non oltre il  30  maggio
1992    al    Ministero    dell'interno    -    Direzione    generale
dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la  finanza  lo-
cale   e  per  i  servizi  finanziari,  una  situazione  dalla  quale
risultino, distinti per tipo di ente:
    a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite;
    b) il numero delle certificazioni  complete  acquisite  entro  il
prescritto termine del 30 aprile 1992;
    c)  il  numero  delle  certificazioni complete acquisite oltre il
termine prescritto. La somma del punto b) e del punto c) deve  essere
uguale a quella del punto a);
    d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il
numero  degli  enti  presenti nella provincia ed il numero degli enti
che hanno trasmesso le certificazioni di cui al punto a)).
  Con  l'occasione  si  prega  di  voler  specificare  se  il  comune
capoluogo abbia adempiuto.
  4.2.3.  Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni
unitamente alle lettere di  trasmissione  ed  a  tutti  gli  elementi
necessari  ad  accertare  l'adempimento  entro il termine prescritto.
Particolare attenzione deve essere riservata alle  buste  su  cui  e'
apposto   il  bollo-datario  di  accettazione  apposto  dagli  uffici
postali.
  4.2.4.  Inviare  l'originale  delle  certificazioni  al   Ministero
dell'interno  -  Direzione  generale  dell'Amministrazione  civile  -
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari -
Via Cesare Balbo n. 39, piano III, entro il 30 giugno 1992.
                                              p. Il Ministro: MALPICA