Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 16 dicembre 1991, ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  18 cittadini italiani, muniti dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul  seguente
quesito:
   "Volete  che  sia  abrogato  il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  camera  dei
deputati, limitatamente alle seguenti parti:
   Art.  1 - secondo comma, limitatamente alle parole 'e recupero dei
voti residui nel Collegio unico nazionale.'.
   Art.  2  -  terzo  comma,  per  l'intero:  'Il   complesso   delle
circoscrizioni  elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli
fini della utilizzazione dei voti residuali.'.
   Art. 4 - primo comma, limitatamente alle parole 'obbligo al  quale
nussun cittadino puo' sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso '.
   Art.  75  -  sesto comma, limitatamente alle parole 'e in cui sono
elencati gli elettori che non hanno votato'.
   Art. 77 - primo comma,  2),  limitatamente  alle  parole  'tra  le
liste',  'di  ciascuna  lista',  'di  tutte le liste', 'piu' due', 'I
seggi che rimangono non assegnati  verranno  attribuiti  al  Collegio
unico nazionale.';
    -  primo comma, 3), limitatamente alle parole 'dei voti residuati
di ogni lista e', 'la determinazione della somma dei  voti  residuati
deve  essere  fatta  anche  nel caso che tutti i seggi assegnati alla
circoscrizione vengano  attribuiti.  Si  considerano  voti  residuati
anche  quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i
voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano  inefficienti  per
mancanza di candidati;';
   Art. 83 - secondo comma, per l'intero: 'Procede poi al riparto dei
seggi  non  attribuiti  nelle  circoscrizioni  tra le liste che hanno
raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine  procede
alla  somma  dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto,
alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni.  Divide  la
somma  dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei
seggi  da   attribuire:   nell'effettuare   la   divisione   trascura
l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce
il quoziente elettorale nazionale.';
    -  terzo  comma,  per  l'intero:  'Divide  poi  la somma dei voti
residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato  rappresenta
il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
liste  per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti
e, in caso di parita' di resti, a  quelle  liste  che  abbiano  avuto
maggiori  voti  residuati:  a  parita'  di questi ultimi si procede a
sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle
liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.';
    - quarto comma, per l'intero: 'I seggi spettanti a ciascuna lista
vengono attribuiti alla lista  stessa  nelle  singole  ciscoscrizioni
seguendo  la  graduatoria  decrescente dei voti residuati espressi in
percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A  tal  fine  si
moltiplica  per  cento  il  numero  dei voti residuati e si divide il
prodotto per il quoziente circoscrizionale.';
    -  quinto  comma,  per  l'intero:  'Qualora  ad  una  lista fosse
assegnato un  seggio  in  una  circoscrizione  nella  quale  tutti  i
candidati  della  lista  stessa  fossero stati gia' proclamati eletti
dall'Ufficio centrale circoscrizionale l'Ufficio  centrale  nazionale
attribuisce  il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo
nella graduatoria anzidetta.';
    -  sesto  comma,  per  l'intero:  'L'Ufficio  centrale  nazionale
comunica  agli  Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione
alle quali sono attribuiti i seggi in  base  al  riparto  di  cui  ai
precedenti commi.'.
   Art. 84 - per l'intero.
   Art. 85 - limitatamente alle parole 'anche se proclamato a seguito
dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale'.
   Art. 86 - secondo comma, per l'intero: 'La stessa norma si osserva
anche  nel  caso  di  sostituzione  del deputato proclamato a seguito
dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.'.
   Art. 115 - primo comma, per l'intero: 'L'elettore, che  non  abbia
esercitato  il diritto di voto, deve darne giustificazione al Sindaco
del comune nelle cui liste elettorali  e'  iscritto,  entro  quindici
giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  dal terzultimo comma
dell'art. 75 per il deposito  dell'estratto  delle  liste  elettorali
delle sezioni.';
    - secondo comma, limitatamente alle parole 'valutati i motivi che
abbiano impedito l'esercizio del voto', 'agli effetti del primo comma
dell'art. 4, escludendone in ogni caso:
     1) i ministri di qualsiasi culto;
     2)  i  candidati  di  una circoscrizione diversa da quella nella
quale sono iscritti come elettori;
     3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata
delle operazioni di votazione, in una localita' distante piu'  di  30
chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza:
       a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la
revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti;
       b) di obblighi di servizio civile o militare;
       c)  di  necessita'  inerenti  alla propria professione, arte o
mestiere;
       d) di altri gravi motivi;
     4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di
voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.';
    - terzo comma, per l'intero: 'L'elenco di coloro che si astengono
dal  voto  nelle  elezioni  per  la  Camera   dei   deputati,   senza
giustificato  motivo,  e'  esposto per la durata di un mese nell'albo
comunale.';
    - quarto comma, per l'intero: 'Il Sindaco notifica  per  iscritto
agli  elettori  che  si  sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione
nell'elenco di cui al  comma  precedente  entro  dieci  giorni  dalla
affissione di esso nell'albo comunale.';
    -  quinto  comma,  per l'intero: 'Contro l'inclusione nell'elenco
degli astenuti gli  interessati  possono  ricorrere,  entro  quindici
giorni  dalla  scadenza del termine di pubblicazione, al Prefetto che
decide  con  proprio  decreto.  Il  provvedimento  del  Prefetto   ha
carattere definitivo.';
    -  sesto  comma,  per l'intero: 'Per il periodo di cinque anni la
menzione 'Non  ha  votato'  e'  iscritta  nei  certificati  di  buona
condotta  che  vengano rilasciati a chi si e' astenuto dal voto senza
giustificato motivo.'?".
   I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via  di
Porta Castello, n. 13, presso il sig. Pierluigi Sorti (tel. 6545384).