Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 dicembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, limitatamente alle seguenti parti: Art. 1 - secondo comma, limitatamente alle parole 'e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.'. Art. 2 - terzo comma, per l'intero: 'Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.'. Art. 4 - primo comma, limitatamente alle parole 'obbligo al quale nussun cittadino puo' sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso '. Art. 75 - sesto comma, limitatamente alle parole 'e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato'. Art. 77 - primo comma, 2), limitatamente alle parole 'tra le liste', 'di ciascuna lista', 'di tutte le liste', 'piu' due', 'I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al Collegio unico nazionale.'; - primo comma, 3), limitatamente alle parole 'dei voti residuati di ogni lista e', 'la determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;'; Art. 83 - secondo comma, per l'intero: 'Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale.'; - terzo comma, per l'intero: 'Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parita' di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.'; - quarto comma, per l'intero: 'I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole ciscoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.'; - quinto comma, per l'intero: 'Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati gia' proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.'; - sesto comma, per l'intero: 'L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.'. Art. 84 - per l'intero. Art. 85 - limitatamente alle parole 'anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale'. Art. 86 - secondo comma, per l'intero: 'La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.'. Art. 115 - primo comma, per l'intero: 'L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzultimo comma dell'art. 75 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.'; - secondo comma, limitatamente alle parole 'valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto', 'agli effetti del primo comma dell'art. 4, escludendone in ogni caso: 1) i ministri di qualsiasi culto; 2) i candidati di una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori; 3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle operazioni di votazione, in una localita' distante piu' di 30 chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza: a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti; b) di obblighi di servizio civile o militare; c) di necessita' inerenti alla propria professione, arte o mestiere; d) di altri gravi motivi; 4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.'; - terzo comma, per l'intero: 'L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei deputati, senza giustificato motivo, e' esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.'; - quarto comma, per l'intero: 'Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente entro dieci giorni dalla affissione di esso nell'albo comunale.'; - quinto comma, per l'intero: 'Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto ha carattere definitivo.'; - sesto comma, per l'intero: 'Per il periodo di cinque anni la menzione 'Non ha votato' e' iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si e' astenuto dal voto senza giustificato motivo.'?". I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Porta Castello, n. 13, presso il sig. Pierluigi Sorti (tel. 6545384).