IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Visto l'art. 22 della convenzione tra il Ministero  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni  e  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana -
S.p.a., approvata con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1›
agosto 1988, n. 367;
  Visto  il  regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
dicembre 1947, n. 1542;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  15
settembre 1947, n. 896;
  Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
  Visto il decreto ministeriale  12  luglio  1948,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
  Visti i decreti ministeriali  28  gennaio  1977,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre  1986, recante nuove
modalita'   di   pagamento    delle    tasse    automobilistiche    e
dell'abbonamento  all'autoradio,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 29 dicembre 1986;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto il decreto ministeriale 20 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990;
  Verificata,  di  concerto con il Ministro del tesoro, la congruita'
dei canoni di abbonamento che, unitamente ai proventi derivanti dalla
pubblicita' radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite
dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una sufficiente
ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;
  Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n.
31/1991 del 18 dicembre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La misura semestrale  del  sovrapprezzo  dovuto  dagli  abbonati
ordinari alla televisione e' stabilita in L. 68.655.
  2. Pertanto, chiunque detenga uno o piu' apparecchi radioriceventi,
atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve
corrispondere  per ciascun semestre la somma di L. 68.865 comprensiva
del canone e del sovrapprezzo, come risulta dalla annessa tabella 1.