IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto l'art. 22 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n. 367; Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953; Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, recante nuove modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 1986; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990; Verificata, di concerto con il Ministro del tesoro, la congruita' dei canoni di abbonamento che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una sufficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 31/1991 del 18 dicembre 1991; Decreta: Art. 1. 1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione e' stabilita in L. 68.655. 2. Pertanto, chiunque detenga uno o piu' apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 68.865 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta dalla annessa tabella 1.