IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la  legge  6  marzo  1987,  n.  89,  concernente  "Norme  per
l'accertamento  medico  dell'idoneita'  al  porto  delle armi", ed in
particolare l'art. 1, comma 2;
  Sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Considerato che, per il rilascio dell'autorizzazione al porto delle
armi e'  richiesta  apposita  certificazione  attestante  l'idoneita'
psico-fisica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per requisiti psico-fisici minimi si intendono:
    a)  acutezza  visiva,  non inferiore a 12/10 complessivi, con non
meno di 5/10 per l'occhio che  vede  meno.  Tale  visus  puo'  essere
raggiunto  anche con l'uso di lenti. Eventuali vizi di rifrazione non
devono  superare  i  seguenti  limiti:  miopia  ed  ipermetropia  tre
diottrie   in   ciascun  occhio,  astigmatismo  regolare  semplice  e
composto,  miopico  ed  ipermetropico  tre   diottrie   quale   somma
dell'astigmatismo ipermetropico in ciascun occhio.
  Sono  altresi'  considerati causa di non idoneita' la ambliopia, la
diplopia, l'insufficiente visione  notturna  ed  ogni  altro  difetto
della vista che comporti una riduzione dei campi visivi senza lente;
    b)  percezione  della  voce  sussurrata  a  sei metri per ciascun
orecchio. Tale requisito puo' essere raggiunto  anche  con  l'uso  di
protesi adeguate;
    c)  assenza  di  malformazioni  o  mutilazioni degli arti e delle
articolazioni  tali  da  compromettere,  nell'uso  delle   armi,   la
sicurezza propria ed altrui. La valutazione della funzionalita' degli
arti  deve  riguardare  l'insieme  dei  movimenti  e  la capacita' di
reazione del soggetto;
    d) assenza di alterazioni neurologiche  che  possano  interferire
con  lo  stato  di  vigilanza  e  che  non  abbiano  ripercussioni di
carattere motorio (statistico e dinamico).
  In caso di tali affezioni, pregresse  o  in  atto,  il  richiedente
dovra'  esibire  un  certificato,  rilasciato  da strutture pubbliche
attestante la compatibilita' col maneggio delle armi e  corredato  da
un esame elettroencefalografico, ove necessario;
    e) integrita' psichica, per quanto concerne le malattie mentali e
le alterazioni della personalita'. Anche in tali casi, il richiedente
dovra'  esibire  documentata  ricerca di laboratorio da cui si evinca
che il soggetto non e' dedito all'uso di psicofarmaci o droghe.