IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, concernente "Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi", ed in particolare l'art. 1, comma 2; Sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, per il rilascio dell'autorizzazione al porto delle armi e' richiesta apposita certificazione attestante l'idoneita' psico-fisica; Decreta: Art. 1. Per requisiti psico-fisici minimi si intendono: a) acutezza visiva, non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno. Tale visus puo' essere raggiunto anche con l'uso di lenti. Eventuali vizi di rifrazione non devono superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia tre diottrie in ciascun occhio, astigmatismo regolare semplice e composto, miopico ed ipermetropico tre diottrie quale somma dell'astigmatismo ipermetropico in ciascun occhio. Sono altresi' considerati causa di non idoneita' la ambliopia, la diplopia, l'insufficiente visione notturna ed ogni altro difetto della vista che comporti una riduzione dei campi visivi senza lente; b) percezione della voce sussurrata a sei metri per ciascun orecchio. Tale requisito puo' essere raggiunto anche con l'uso di protesi adeguate; c) assenza di malformazioni o mutilazioni degli arti e delle articolazioni tali da compromettere, nell'uso delle armi, la sicurezza propria ed altrui. La valutazione della funzionalita' degli arti deve riguardare l'insieme dei movimenti e la capacita' di reazione del soggetto; d) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che non abbiano ripercussioni di carattere motorio (statistico e dinamico). In caso di tali affezioni, pregresse o in atto, il richiedente dovra' esibire un certificato, rilasciato da strutture pubbliche attestante la compatibilita' col maneggio delle armi e corredato da un esame elettroencefalografico, ove necessario; e) integrita' psichica, per quanto concerne le malattie mentali e le alterazioni della personalita'. Anche in tali casi, il richiedente dovra' esibire documentata ricerca di laboratorio da cui si evinca che il soggetto non e' dedito all'uso di psicofarmaci o droghe.