IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  l'applicazione  delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23  dicembre  1986
con  il quale e' stata demandata al Ministro del tesoro la competenza
a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da  riconoscere
agli  istituti  di  credito per gli oneri connessi alle operazioni di
credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa;
  Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale e' stata
fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva
di cui sopra;
  Attesa la necessita' di determinare  la  predetta  commissione  per
l'anno 1992;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
   a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992;
   b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1992
e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;
   c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a
contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
   d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a
contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI