IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986 con il quale e' stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale e' stata fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra; Attesa la necessita' di determinare la predetta commissione per l'anno 1992; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso: a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992; b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990; c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI