IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli  11,  12 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 marzo  1991  a
titolo "norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236, relativo all'attuazione
della direttiva CEE n. 80/778 concernente  la  qualita'  delle  acque
destinate  al  consumo  umano,  ai  sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183";
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Mappatura degli impianti di acquedotto
  1. Le regioni, entro il termine del 30 aprile 1994, provvedono alla
raccolta, presso i soggetti gestori di impianti di acquedotto,  degli
elementi  conoscitivi  e  descrittivi costituenti nel loro insieme la
mappatura degli impianti di acquedotto.
  2. Qualora l'impianto di acquedotto da censire abbia  uno  sviluppo
territoriale interregionale la sua mappatura e' fatta di concerto tra
le regioni interessate.
  3.  Su  segnalazione  dei soggetti gestori le regioni aggiornano la
mappatura degli impianti di acquedotto al 31 dicembre di ciascun anno
e comunque  ogni  qualvolta  intervengano  cambiamenti  significativi
delle   opere  e/o  degli  impianti  nonche'  delle  risorse  idriche
sfruttate e delle relative aree di salvaguardia.
  4. Le regioni elaborano la documentazione di cui ai commi 1, 2 e  3
e,  entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dall'anno 1995, ne
inviano copia al  Ministero  della  sanita'  secondo  le  indicazioni
contenute  nell'allegato  I  al  presente decreto, del quale fa parte
integrante.