IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 marzo 1991 a titolo "norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"; Decreta: Art. 1. Mappatura degli impianti di acquedotto 1. Le regioni, entro il termine del 30 aprile 1994, provvedono alla raccolta, presso i soggetti gestori di impianti di acquedotto, degli elementi conoscitivi e descrittivi costituenti nel loro insieme la mappatura degli impianti di acquedotto. 2. Qualora l'impianto di acquedotto da censire abbia uno sviluppo territoriale interregionale la sua mappatura e' fatta di concerto tra le regioni interessate. 3. Su segnalazione dei soggetti gestori le regioni aggiornano la mappatura degli impianti di acquedotto al 31 dicembre di ciascun anno e comunque ogni qualvolta intervengano cambiamenti significativi delle opere e/o degli impianti nonche' delle risorse idriche sfruttate e delle relative aree di salvaguardia. 4. Le regioni elaborano la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dall'anno 1995, ne inviano copia al Ministero della sanita' secondo le indicazioni contenute nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante.