IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  il decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Visti, la legge 30 luglio 1990, n. 218,  recante  "Disposizioni  in
materia   di   ristrutturazione  e  integrazione  patrimoniale  degli
istituti di credito di diritto pubblico" e il decreto legislativo  20
novembre  1990, n. 356, recante "Disposizioni per la ristrutturazione
e per la disciplina del gruppo creditizio";
  Visto, in particolare, l'art. 28,  comma  5,  del  cennato  decreto
legislativo  n.  356/90  secondo cui "la Banca d'Italia conformemente
alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il  credito  ed
il  risparmio  emana  istruzioni  per  gli  adempimenti connessi alla
tenuta e all'aggiornamento dell'albo";
  Avuta presente la necessita' di rendere nota l'esistenza dei gruppi
creditizi nella loro  composizione  aggiornata  e,  in  tal  modo,  i
soggetti  che  sono  sottoposti  ai  controlli  di  vigilanza su base
consolidata;
  Vista la relazione con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  formulato
proposte  riguardanti  i  criteri  per  la  tenuta  e l'aggiornamento
dell'albo;
  Ritenuta l'urgenza, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto  dell'art.  14  del  menzionato regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni e  dell'art.
6  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La Banca d'Italia, nell'emanazione delle istruzioni  relative  agli
adempimenti  connessi  alla  tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei
gruppi creditizi, si attiene alle indicazioni e ai  criteri  generali
di seguito specificati.