IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visti, la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico" e il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio"; Visto, in particolare, l'art. 28, comma 5, del cennato decreto legislativo n. 356/90 secondo cui "la Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio emana istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo"; Avuta presente la necessita' di rendere nota l'esistenza dei gruppi creditizi nella loro composizione aggiornata e, in tal modo, i soggetti che sono sottoposti ai controlli di vigilanza su base consolidata; Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte riguardanti i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo; Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: Art. 1. La Banca d'Italia, nell'emanazione delle istruzioni relative agli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei gruppi creditizi, si attiene alle indicazioni e ai criteri generali di seguito specificati.