IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'  il  decreto  legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Vista  la  legge  30  luglio 1990, n. 218, recante "Disposizioni in
materia  di  ristrutturazione  e  integrazione   patrimoniale   degli
istituti di credito di diritto pubblico";
  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre 1990, n. 356, recante
"Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del  gruppo
creditizio";
  Visto,  in  particolare,  l'art. 25 del cennato decreto legislativo
riguardante  la  definizione   delle   condizioni   che   determinano
l'assunzione della qualifica di capogruppo;
  Avute  presenti le condizioni richieste dal titolo V della legge 10
ottobre 1990, n. 287, in materia di  partecipazione  al  capitale  di
enti  creditizi  e dal relativo decreto ministeriale di attuazione n.
435454 del 5 giugno 1991;
  Considerata la necessita'  di  emanare  direttive  che  definiscano
criteri  sulla base dei quali valutare la rilevanza determinante, tra
i  soggetti  controllati  dalla  capogruppo,  di   quelli   esercenti
attivita' bancaria, finanziaria e strumentale;
  Vista  la  relazione  con  la  quale la Banca d'Italia ha formulato
proposte in merito ai suddetti  criteri  per  valutare  la  rilevanza
determinante,  tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli
esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale;
  Ritenuta l'urgenza, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto  dall'art.  14  del  menzionato regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.
6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17  luglio
1947, n. 691;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  condizione  della "rilevanza determinante" - prevista dall'art.
25, comma 2, del decreto  legislativo  n.  356/90  -  e'  soddisfatta
qualora  la  sommatoria  degli  attivi  delle  societa'  e degli enti
esercenti  attivita'  diversa  da  quella  bancaria,  finanziaria   e
strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale
degli  attivi della capogruppo e di tutte le societa' ed enti da essa
controllati.