IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico"; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio"; Visto, in particolare, l'art. 25 del cennato decreto legislativo riguardante la definizione delle condizioni che determinano l'assunzione della qualifica di capogruppo; Avute presenti le condizioni richieste dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi e dal relativo decreto ministeriale di attuazione n. 435454 del 5 giugno 1991; Considerata la necessita' di emanare direttive che definiscano criteri sulla base dei quali valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale; Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito ai suddetti criteri per valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale; Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: Art. 1. La condizione della "rilevanza determinante" - prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90 - e' soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi delle societa' e degli enti esercenti attivita' diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le societa' ed enti da essa controllati.