IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Vista  la  legge  31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del
Ministero del turismo e dello spettacolo;
  Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge
30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie  per
la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
  Visto   il   proprio  decreto  31  dicembre  1988  recante  criteri
prioritari, parametri di valutazione e  criteri  di  ripartizione  in
attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;
  Visti  i  propri decreti 16 gennaio 1990, registrati alla Corte dei
conti il 20 febbraio 1990, registro n. 2, fogli n. 81 e n. 82, con  i
quali  e'  stata  disposta  la  concessione  dei  contributi in conto
interessi e in conto capitale  a  favore  dei  progetti  a  carattere
regionale localizzati nella regione Veneto;
  Visto  il  proprio decreto 6 maggio 1991, registrato alla Corte dei
conti il 13 giugno 1991, registro n. 6, foglio n. 299, con  il  quale
si  e'  provveduto  alla  revoca  dei progetti nello stesso indicati,
localizzati nella suddetta regione;
  Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988  dispone
che  "il  Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi
.. utilizzando le somme recuperate";
  Considerato che  i  progetti  destinatari  del  finanziamento  sono
stati,  a  suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica,
integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2,  comma  2,
della suddetta legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  i  progetti  a  carattere regionale per la regione
Veneto di cui all'elenco allegato  al  presente  decreto,  che  forma
parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto-legge  4  novembre  1988, n. 465, convertito in legge 30
dicembre 1988, n. 556.