IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Marsala" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 851, contenente "nuova disciplina della denominazione di origine controllata del vino Marsala"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione del vino "Marsala"; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione per le varie tipologie del vino di cui trattasi; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973 che prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto secco netto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a denominazione di origine controllata; Visto il parere espresso, a seguito di specifica sperimentazione, dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti; Ritenuta l'opportunita', in relazione alla salvaguardia delle condizioni tradizionali ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere parzialmente la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Marsala" previsto per tutte le relative tipologie nella misura di 22 g/l dall'art. 6 del nuovo disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, e' modificato come appresso: Marsala Fine: 18 g/l; Marsala Superiore: 18 g/l; Marsala Superiore Riserva: 18 g/l. Il limite minimo dell'estratto secco netto della tipologia "Marsala Vergine o Soleras" resta invariato nella misura di 22 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1991 Il Ministro: GORIA