IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  del  vino  "Marsala"  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la  legge  28  novembre  1984,  n.  851,  contenente  "nuova
disciplina  della  denominazione  di  origine  controllata  del  vino
Marsala";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre  1986,
con  il  quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione
del vino "Marsala";
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  valore  minimo  dell'estratto  secco  netto   previsto
dall'art. 6 del disciplinare di produzione per le varie tipologie del
vino di cui trattasi;
  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1973  che  prevede  la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  di  modificare  con  proprio  decreto   il   limite   minimo
dell'estratto  secco  netto  stabilito dai disciplinari di produzione
dei relativi vini a denominazione di origine controllata;
  Visto il parere espresso, a seguito di  specifica  sperimentazione,
dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  alla  salvaguardia  delle
condizioni tradizionali ed alle esigenze tecniche di elaborazione del
vino in discorso,  di  accogliere  parzialmente  la  richiesta  degli
interessati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione
di  origine  controllata  "Marsala"  previsto  per  tutte le relative
tipologie nella misura di 22 g/l dall'art. 6 del  nuovo  disciplinare
di  produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
17
novembre 1986, e' modificato come appresso:
   Marsala Fine: 18 g/l;
   Marsala Superiore: 18 g/l;
   Marsala Superiore Riserva: 18 g/l.
  Il limite minimo dell'estratto secco netto della tipologia "Marsala
Vergine o Soleras" resta invariato nella misura di 22 g/l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA