IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali,  delle  scuole  di  specializzazione   e   dei   corsi   di
perfezionamento;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed, in
particolare, l'art. 6;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  257,  concernente
l'attuazione della direttiva del consiglio numero 82/76/CEE;
  Visto  il  decreto  interministeriale 31 ottobre 1991, con il quale
sono state individuate le scuole di specializzazione di cui  all'art.
1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Visto  il  decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale,
ai sensi dell'art. 2, prima comma, del citato decreto legislativo  n.
257/1991,  e'  stata  definita  la  programmazione  del  numero degli
specialisti da formare per il periodo 1991-93;
  Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli  statuti  delle
scuole  attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Valutata la dislocazione territoriale  delle  strutture  utilizzate
dalle   facolta'   di   medicina   e  chirurgia  per  i  propri  fini
istituzionali;
  Ritenuto di dover procedere alla ripartizione  dei  posti  e  delle
relative  borse  di  studio tra le singole scuole di specializzazione
ricomprese nell'elenco delle  tipologie  di  cui  al  citato  decreto
interministeriale  31  ottobre  1991,  in relazione al fabbisogno dei
medici specialisti e alla disponibilita' di  strutture  idonee  e  di
risorse finanziarie;
  Visto  il  parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio
universitario nazionale;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno accademico 1991-92 il numero dei laureati in medicina  e
chirurgia da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui
all'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  257/1991,  alle scuole di
specializzazione  comprese  nelle  tipologie  previste  dal   decreto
interministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse, e' stabilito
nell'allegata tabella, colonna A.
  Il  predetto  numero  e'  incrementato,  a seguito della definitiva
approvazione del provvedimento che attribuira' per il  medesimo  anno
accademico  ulteriori  finanziamenti  per  le  stesse  finalita', dei
contingenti dei posti fissati nella stessa tabella, colonna B.